Laddove il territorio interessato possieda una vocazione turistica prevalente, la riconduzione all’interesse pubblico dell’edificio alberghiero non richiede affatto un’interpretazione estensiva ed è anzi compatibile con una lettura restrittiva rispetto a diverse attività economiche che non presentino le medesime caratteristiche di rilevanza urbanistica e culturale, ma che solo possano accampare il loro peso economico.
Il T.A.R. sardo ha respinto, anche sulla base delle considerazioni in nota, il ricorso presentato da taluni residenti di una zona contro i provvedimenti che autorizzano i controinteressati alla edificazione di una fascia di costa con strutture ricettive.
Una volta premesso che “l’interesse a ricorrere del proprietario di un’area situata in prossimità del sito interessato dall’intervento edificatorio trova piena giustificazione quando esiste una situazione soggettiva ed oggettiva di stabile collegamento con la zona coinvolta dalla costruzione e quest’ultima sia idonea ad arrecare, se illegittimamente assentita, un pregiudizio ai valori urbanistici della zona medesima” – con ciò (almeno stando all’espressione letterale del Giudice) legando la legittimazione e l’interesse ad un concetto giuridico di vicinitas che non è solo quella del confinante ma anche quella di chi si trova con una proprietà che, ancorché non posta in adiacenza, è quantomeno contenuta nella medesima zona urbanistica in cui ricade il contestato intervento – la pronuncia definisce, da un lato, il concetto di centro urbano o abitato e, dall’altro lato, la sussistenza del requisito dell’“interesse pubblico” ovvero della “pubblicità di un impianto” nel caso di istanza di rilascio di titoli in deroga per strutture ricettive, ivi qualificate – per il loro scopo e la loro attività – come “strutture di interesse pubblico”.