concernente la dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ai fini della partecipazione alle gare per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura (progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione dei lavori e collaudo).
Si ricorda che il citato comma 15-bis dell’art. 253, come modificato dal D. Leg.vo 152/2008, in relazione alle procedure di affidamento degli incarichi sopra elencati, prevede che fino al 31/12/2010, per la dimostrazione dei suddetti requisiti, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara, nel caso in cui sia richiesta la dimostrazione dei requisiti rispettivamente su base triennale e quinquennale. La disposizione, che riguarda liberi professionisti singoli o associati, società di professionisti, società di ingegneria, nonché loro raggruppamenti temporanei e consorzi stabili, prevede dunque un ampliamento dell’arco temporale utilizzabile per la dimostrazione del possesso dei requisiti minimi di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario richiesti ai professionisti, introducendo una maggiore flessibilità per la qualificazione dei concorrenti allo scopo di consentire una maggiore partecipazione alle suddette procedure di affidamento anche con effetti di contrasto alla crisi. Per quanto riguarda gli aspetti di dettaglio della disposizione in parola, in attesa dell’uscita dell’emanando Regolamento attuativo, occorre fare riferimento al D.P.R. 554/1999 (cfr. art. 253, comma 3, del D. Leg.vo 163/2006), ed in particolare all’art. 66, che definisce i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi per la partecipazione alle gare.
Con la Circolare 4649/2009 in esame il Ministero chiarisce che ai fini della predisposizione dei bandi e della valutazione dei requisiti la disposizione di cui all’art. 253, comma 15-bis, del D. Leg.vo 163/2006 incide esclusivamente sui requisiti di cui alle lettere a) e d) dell’art. 66 del D.P.R. 554/1999, per i quali la dimostrazione del possesso è richiesta rispettivamente su base quinquennale e su base triennale. In altri termini:
- quanto al requisito del fatturato globale per servizi di ingegneria, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando – lettera a) – le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere e valutare nei bandi i migliori cinque anni del decennio precedente;
- quanto al requisito del numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando – lettera d) – le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere e valutare i migliori tre anni del quinquennio precedente.
Non risultano invece interessati dalla disposizione di cui all’art. 253, comma 15-bis, del D. Leg.vo 163/2006, gli altri requisiti previsti dall’art. 66 del D.P.R. 554/1999.