osì, se,da un lato, la definizione di rifiuto non cambia, restando ancorata a «qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi», l’introduzione del “sottoprodotto” avrà un sicuro impatto sulle sostanze derivanti da un processo il cui scopo primario non sia però quello di produrre le stesse e, quindi, proprio sulla nozione di rifiuto. Attenzione meritano anche le nuove esclusioni dal campo di applicazione previste e l’articolo 6 riguardante l’ “end of waste” che contiene le condizioni secondo cui un rifiuto cessa di esser tale.
La notizia è riportata su http://www.edilio.it/
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Autore: Massimo Medugno
Tratto da Ambiente&Sicurezza n. 14/2009
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