Eliminare una parete esterna e mettere una vetrina è ristrutturazione edilizia

Data:
19 Ottobre 2009

Il richiamo che un P.R.G.C. operi all’art. 31 lett. d) legge n. 457 del 1978 non vale a restringere l’applicabilità della norma (e quindi ad escludere la legittimità di modifiche edilizie sugli edifici realizzati prima del 1945) ai manufatti aventi destinazione residenziale, avendo, invece, significato di criterio di valutazione generale dell’ammissibilità degli interventi su immobili ricadenti in area dichiarata di notevole interesse pubblico.

La eliminazione di una parte della parete esterna di un locale e la realizzazione di un’unica vetrina prospiciente la via pubblica, concretizza un’ipotesi di “alterazione estetica dell’aspetto esteriore” dell’edificio riconducibile alla ristrutturazione edilizia.

La decisione del G.A. di appello, che ha accolto il gravame proposto contro la decisione del T.A.R. Campania Napoli (Sezione IV, n. 3645/2002) di accoglimento del ricorso proposto contro un decreto sovrintendentizio recante l’annullamento del provvedimento comunale di autorizzazione alla realizzazione di interventi edilizi su immobile ricadente in area dichiarata di notevole interesse pubblico con decreto ministeriale.

Fonte: Altalex – Nota di Alessandro Del Dotto