D.M. 14.1.2008: Circolare ministeriale sugli aspetti dubbi a seguito della scadenza del periodo transitorio.Sono di seguito accennati i principali chiarimenti forniti dalla circolare, pubblicata sulla G.U. n. 187 del 13.8.2009, il cui testo completo è consultabile in allegato alla notizia.
I riferimenti normativi
La L. L. 77/2009, di conversione del D.L. 39/2009, recante il complesso degli interventi in favore delle zone colpite dal terremoto in Abruzzo, ha confermato la norma che, ritirando l’ultima proroga contenuta nella L. 14/2009 di conversione del decreto «Milleproroghe» ha comportato la scadenza al 30.6.2009 del periodo transitorio di applicazione delle citate Norme tecniche, a seguito anche dell’emanazione della circolare applicativa 617/2009.
La scadenza del periodo transitorio è stata già illustrata in tutti i suoi aspetti con la Nota redazionale disponibile nelle pagine riservate agli Abbonati.
Rimanevano peraltro alcuni punti poco chiari, soprattutto circa i progetti già in corso di elaborazione alla data del 30.6.2009 e l’utilizzo dei materiali e degli elementi per uso strutturale prodotti prima del suddetto termine, sui quali la la circolare ministeriale esprime il proprio avviso per cercare di orientare in maniera univoca gli operatori del settore.
Lavori pubblici
Il Ministero, confermando quanto già anticipato dal Bollettino nella citata Nota redazionale, ha ribadito la validità dell’art. 20, comma 3, della L. 31/2008, il quale consente l’applicazione della normativa previgente, in alternativa al D.M. 14.1.2008, per tutta la durata dei lavori e fino all’eventuale collaudo, per le opere già affidate o iniziate alla data del 30.6.2009, e per quelle per le quali sia già stata avviata, alla medesima data, la progettazione definitiva o esecutiva, secondo quanto accertato dal Responsabile del procedimento.
Lavori privati
Per tali fattispecie il Ministero, adottando un orientamento particolarmente restrittivo, ha chiarito che le nuove Norme tecniche devono trovare applicazione per tutti i lavori iniziati dopo la data del 30.6.2009. Dette norme devono inoltre essere applicate anche per i lavori iniziati prima di tale data, in caso di varianti progettuali che modifichino in maniera sostanziale l’organismo architettonico ovvero il comportamento statico globale della costruzione, configurandosi di conseguenza una nuova progettazione strutturale.
Resta ancora da chiarire, a parere di chi scrive, se l’applicazione della normativa previgente possa essere consentita qualora sia già stato presentato ed approvato il progetto delle strutture.
Qualificazione dei materiali e dei prodotti da costruzione
A tale proposito il Ministero si è limitato a richiamare l’applicabilità del Capitolo 11 del D.M. 14.1.2008, il quale peraltro sostanzialmente riproduce il Capitolo 11 delle precedenti Norme tecniche di cui al D.M. 14.9.2005, nonché del D.P.R. 246/1993, che ha recepito nell’ordinamento italiano la direttiva 89/106/CE. Dette disposizioni costituiscono quindi il necessario riferimento circa le modalità di identificazione, qualificazione ed accettazione dei materiali e dei prodotti da costruzione per uso strutturale.