Il proprio potere sanzionatorio relativo alle infrazioni edilizie ha natura vincolata e si deve ritenere collegato direttamente al principio, adesso cristallizzato nell’art. 27 T.U. 380/2001, per cui il Comune, tramite il competente Dirigente, esercita la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
I provvedimenti repressivi di abusi edilizi non devono essere preceduti da comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, trattandosi di provvedimenti tipici e vincolati emessi all’esito di un mero accertamento tecnico della consistenza delle opere realizzate e del carattere abusivo delle medesime.
Il T.A.R. campano, con la pronuncia in esame, ha inteso fare chiarezza circa la natura dei procedimenti amministrativi finalizzati all’accertamento e alla repressione degli abusi edilizi e alla relativa disciplina.
A fronte della tesi della ricorrente (assai particolare) – secondo la quale l’intervento ch’essa aveva posto in essere, pur sine titulo, sarebbe compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti e, dunque, il Comune avrebbe dovuto attivare d’ufficio la procedura di accertamento di conformità di cui all’art. 36 T.U. 380/2001 – il T.A.R. ha opposto la natura di procedimento di istanza di parte dell’accertamento di conformità, con conseguenze possibilità di omettere la comunicazione di avvio del relativo procedimento.
Se, invero, esiste un procedimento attivabile d’ufficio da parte del Comune – quale titolare e obbligato all’accertamento e alla repressione degli abusi – quello è, semmai, il procedimento per infrazioni edilizie.
Fonte: Altalex