Così ha deciso, in sede cautelare, il T.A.R. Toscana, accogliendo l’istanza di sospensione proposta contro un provvedimento di improcedibilità dell’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base.
Il T.A.R. Toscana, invero, censura la motivazione del Comune basandosi sul fatto che le antenne per telefonia mobile sarebbero installazioni assimilate ad opere di urbanizzazione primaria: tale orientamento giurisprudenziale non è, invero, consolidato e trova autorevoli ravvedimenti in talune recenti pronunce giurisdizionali del Consiglio di Stato.
A ciò si aggiunga che anche la legislazione regionale pare offrire copertura a fattispecie di tale fatta, per le quali non pare ammissibile che la costruzione di una stazione radio base possa andare oltre qualsiasi limite.
Il T.A.R. Toscana, invero, censura la motivazione del Comune basandosi sul fatto che le antenne per telefonia mobile sarebbero installazioni assimilate ad opere di urbanizzazione primaria: tale orientamento giurisprudenziale non è, invero, consolidato e trova autorevoli ravvedimenti in talune recenti pronunce giurisdizionali del Consiglio di Stato.
A ciò si aggiunga che anche la legislazione regionale pare offrire copertura a fattispecie di tale fatta, per le quali non pare ammissibile che la costruzione di una stazione radio base possa andare oltre qualsiasi limite.
Fonte: Altalex, Nota di Alessandro Del Dotto
L’ordinanza è su www.altalex.com/index.php