[…] un potere di intervento ordinario in capo al Sindaco, atteso che la citata legge quadro sull’inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo ordinario che consenta di ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti, costituendo la predetta ordinanza l’ordinario rimedio in tema di inquinamento acustico.
L’accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico – pur se non coinvolgente l’intera collettività – appare sufficiente a concretare l’eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica, potendo l’ordinanza de qua essere adottata anche a seguito dell’esposto di una sola famiglia, non constando nella norma alcun parametro numerico o dimensionale.
Con queste due motivazioni – la prima in punto di fumus boni juris e la seconda in ordine al periculum di danno grave ed irreparabile – il T.A.R. Piemonte ha rigettato l’istanza cautelare proposta in un ricorso giurisdizionale avverso un ordinanza sindacale che imponeva al ricorrente il contenimento delle emissioni rumorose.
Orbene, a partire da questa pronuncia è dato rammentare un duplice ordine di appunti giurisprudenziali utili agli operatori del settore.
Dal primo punto di delibazione si evince chiaramente che non è ammissibile, nel nostro ordinamento, il ricorso all’ordinanza contingibile e urgente di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 per arrivare a contenere le emissioni rumorose. Il potere è, invece, da ritenersi ordinariamente fondato nella norma della l. n. 447/1995.
Ciò comporta che un’ordinanza intingibile e urgente sul punto è da ritenersi illegittima per sviamento e mancanza dei presupposti in fatto e in diritto, poiché il potere emergenziale del Sindaco sarebbe utilizzato per un fine diverso da quello che la legge attribuisce e perché, oltretutto, l’ordinamento prevede un altro mezzo (ordinanza ex l. n. 447/1995) al posto dell’ordinanza ex art. 54.
Dal secondo punto si trae un ulteriore (invero, impressionante) insegnamento: anche l’esposto di un singolo basta a fondare il potere sindacale di limitazione delle azioni che – in via presuntiva – danno origine a fenomeni rumorosi, posto che la legge in questione non pone limiti di rilevanza dei fenomeni rumorosi (incidenti sulla salute umana), né numerici né di altro ordine dimensionale.
L’accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico – pur se non coinvolgente l’intera collettività – appare sufficiente a concretare l’eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica, potendo l’ordinanza de qua essere adottata anche a seguito dell’esposto di una sola famiglia, non constando nella norma alcun parametro numerico o dimensionale.
Con queste due motivazioni – la prima in punto di fumus boni juris e la seconda in ordine al periculum di danno grave ed irreparabile – il T.A.R. Piemonte ha rigettato l’istanza cautelare proposta in un ricorso giurisdizionale avverso un ordinanza sindacale che imponeva al ricorrente il contenimento delle emissioni rumorose.
Orbene, a partire da questa pronuncia è dato rammentare un duplice ordine di appunti giurisprudenziali utili agli operatori del settore.
Dal primo punto di delibazione si evince chiaramente che non è ammissibile, nel nostro ordinamento, il ricorso all’ordinanza contingibile e urgente di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 per arrivare a contenere le emissioni rumorose. Il potere è, invece, da ritenersi ordinariamente fondato nella norma della l. n. 447/1995.
Ciò comporta che un’ordinanza intingibile e urgente sul punto è da ritenersi illegittima per sviamento e mancanza dei presupposti in fatto e in diritto, poiché il potere emergenziale del Sindaco sarebbe utilizzato per un fine diverso da quello che la legge attribuisce e perché, oltretutto, l’ordinamento prevede un altro mezzo (ordinanza ex l. n. 447/1995) al posto dell’ordinanza ex art. 54.
Dal secondo punto si trae un ulteriore (invero, impressionante) insegnamento: anche l’esposto di un singolo basta a fondare il potere sindacale di limitazione delle azioni che – in via presuntiva – danno origine a fenomeni rumorosi, posto che la legge in questione non pone limiti di rilevanza dei fenomeni rumorosi (incidenti sulla salute umana), né numerici né di altro ordine dimensionale.
Fonte: Altalex. Nota di Alessandro Del Dotto
La sentenza su http://www.altalex.com/index.php?idnot=46500