Requisiti partecipazione a gare

Data:
31 Maggio 2009

Riprendendo quanto già affermato con il precedente Parere n. 188 del 19.6.2008, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha così ribadito, in risposta a due istanze di parere per la soluzione di controversie, quale debba essere la condotta delle stazioni appaltanti nello stabilire i requisiti di partecipazione alle gare, nel rispetto degli artt. 41 e 42 del D. Leg.vo 163/2006.
In particolare con il Parere n. 58 del 7.5.2009 l’Autorità ha ritenuto conforme alla normativa la documentazione di gara che richiede ai concorrenti di aver eseguito negli ultimi tre anni servizi analoghi a quelli da affidare; questo perchè tali servizi devono essere analoghi, e non identici a quelli da affidare, non comportando dunque violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
Inoltre non sembra essere sproporzionato il requisito di entità minima dei servizi, pari, nel triennio, al 100% dell’importo posto a base di gara, dal momento che tale importo è riferito ad un solo anno contrattuale, con la possibilità di sommare due servizi analoghi di importo non inferiore al 120% o tre servizi analoghi pari al 150% dell’importo a base d’asta.

Per la fattispecie analizzata con il Parere n. 59 del 7.5.2009, invece, l’Autorità ha così considerato i requisiti richiesti:
1. eccessivo e sproporzionato, rispetto all’oggetto della gara, il periodo di 10 anni di iscrizione al registro delle imprese, in quanto restringe irragionevolmente la concorrenza;
2. non ammissibile la richiesta in sede di gara di referenza bancaria ai fini di dimostrazione dei requisiti di capacità, requisito questo strettamente connesso alla fase contrattuale e che, tuttavia, non viene poi richiesto in sede di esecuzione contrattuale;
3. sproporzionata qualsiasi richiesta di fatturato, nel triennio pregresso, superiore al doppio dell’importo posto a base di gara, come già espresso con le deliberazioni 20, 33 e 62 del 2007.