E’ quanto specifica la Circolare 30 aprile 2009, n. 20 con la quale l’Agenzia delle Entrate ha emanato alcuni chiarimenti in materia di applcazione delle norme contenute nel D.M. 26 marzo 2009.
Il pagamento differito dell’IVA è calcolato su ogni singola operazione e deve essere esplicitato nella fattura, che dovrà riportare la dicitura: ‘operazione con imposta ad esigibilità differita’.
In particolare il D.M. 26 marzo 2009 prevede che possono emettere fatture con Iva differita i soggetti che nell’anno solare precedente abbiano realizzato (o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare nell’anno in corso) un volume d’affari non superiore a 200mila euro.
Fonte: Altalex
La circolare è visibile su http://www.altalex.com/index.php?idnot=45985