Impianto fotovoltaico su fondo rustico

Data:
12 Maggio 2009

A questa conclusione è giunta l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 112/E in data 28.4.2009, nella quale è stato esaminato il caso di terreni situati in zona territoriale omogenea classificata E5, ossia di preminente interesse agricolo, sulla quale il Comune stesso ha previsto, con apposita perimetrazione di ambito, la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici.
In queste situazioni è frequente la costituzione di un diritto di superficie a favore di società commerciali, con possibilità per queste ultime di costruire e gestire l’impianto fotovoltaico per un certo numero di anni, e diritto per il proprietario, alla scadenza, di scegliere se far rimuovere l’installazione o acquisirne la proprietà ad un prezzo prefissato.

Poiché dunque il terreno oggetto dell’accordo sopra descritto non è edificabile, il contratto con il quale viene costituito il diritto di superficie sconta l’imposta di registro del 15% e le imposte ipocatastali proporzionali, e non invece l’Iva. Non trova infatti applicazione l’art. 2, comma 3, lettera c), del D.P.R. 633/1972, il quale prevede l’esenzione dall’Iva delle operazioni inerenti terreni non edificabili.