Con una Lettera Circolare del 23 marzo 2009 la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica fornisce alcuni chiarimenti in merito all’obbligo di dichiarazione di conformità per gli impianti elettrici temporanei realizzati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.In base all’articolo 10 comma 2 della Legge 248 del 2/12/2005, le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari devono ottenere il rilascio della dichiarazione di conformità mentre sono esclusi dagli obblighi di redazione del progetto e dell’attestazione di collaudo.
Per avere un quadro dei principali adempimenti sulla sicurezza di questi sistemi tecnologici suggeriamo la consultazione della Scheda Rapida dedicata e la consultazione dell’articolo, a firma dell’Ing. Tripi “Gli impianti elettrici nelle procedure per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi”, Antincendio 8/2007.
Fonte: Redazione Antincendio