Il progetto è generalmente composto da elaborati grafici di varie dimensioni e da una relazione tecnica descrittiva che, inizialmente allegati dal professionista alla domanda di permesso di costruire, sono poi restituiti dall’amministrazione unitamente al provvedimento.
Per giungere alla soluzione prospettata l’Agenzia ha inizialmente richiamato la disciplina dell’imposta di bollo, contenuta nel D.P.R. 642/1972, ed in particolare:
Per giungere alla soluzione prospettata l’Agenzia ha inizialmente richiamato la disciplina dell’imposta di bollo, contenuta nel D.P.R. 642/1972, ed in particolare:
- l’art. 4 della Tariffa che prevede l’applicazione nella misura sopra indicata dell’imposta per gli «atti e provvedimenti degli organi della amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni … rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta.»;
- l’art. 28 della Tariffa, che prevede l’applicazione dell’imposta nella misura di Euro 0,52 per ogni
foglio o esemplare relativamente a «tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori … ».
In relazione all’interpretazione delle norme suddette l’Agenzia richiama l’orientamento già espresso con la precedente risoluzione n. 78/1995, nella quale era stato affermato che gli allegati di natura tecnica indicati nell’art. 28 della Tariffa sono sempre assoggettati all’imposta di bollo in caso d’uso, in quanto non perdono la loro particolare natura di scritti tecnici anche se allegati o costituenti parte integrante di atti soggetti all’imposta di bollo sin dall’origine. L’orientamento è stato poi ribadito con la risoluzione n. 97/2002 riferita al trattamento ai fini dell’imposta di bollo dei documenti connessi alla realizzazione di lavori pubblici.
Ne consegue che gli elaborati tecnici in esame, non perdendo la loro particolare natura neanche quando sono allegati o parte integrante di un permesso di costruire, scontano l’imposta di bollo in caso d’uso (cioè solamente in caso di presentazione all’ufficio del registro per la registrazione). È appena il caso di ricordare che è comunque dovuta l’imposta minima pari a Euro 1,00.
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