Mutamenti di destinazione edilizia, basta la D.I.A.

Data:
27 Marzo 2009

Questo genere di lavori, qualora venissero realizzati dopo l’ultimazione del fabbricato o durante la sua esistenza configurano una ristrutturazione edilizia in quanto si perviene alla creazione di «un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente» e richiedono il permesso di costruire con pagamento del contributo di costruzione dovuto per la diversa destinazione.
Secondo la Cassazione invece, basta invece la denuncia di inizio attività per quei lavori che portano ad una destinazione diversa dell’immobile ma compatibile: la destinazione d’uso del bene non si identifica con l’uso che in concreto ne fa il soggetto che lo utilizza, ma con quella impressa dal titolo autorizzativo.
Perciò, seguendo la Corte gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come quelli di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo necessitano sempre di permesso di costruire se comportano mutamento di destinazione d’uso tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico.
Nei centri storici queste attività non possono mai essere realizzate mediante denuncia di inizio attività, neppure se comportano il mero mutamento della destinazione d’uso all’interno di una categoria urbanistica omogenea; invece fuori dai centri storici possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività se comportano il mutamento della destinazione d’uso all’interno di una categoria omogenea.
Fonte: Redazione insic