Gasolio per autotrazione: chiarimenti in una circolare

Data:
27 Marzo 2009

Il Ministero dell’Interno ha diffuso una Lettera Circolare (Prot. n.857 del 17/3/2009) nella quale vengono date indicazioni in merito alle imprese che possono avvalersi dei depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m3 per le attività di autotrasporto, ai sensi del D.M. del 12/9/2003 che detta le regole tecniche di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di questi depositi in contenitori o distributori rimovibili per il rifornimento delle dette attività.
La Direzione centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica indica che possono procedere a tale installazione le imprese iscritte alla Camera di Commercio che contemporaneamente siano imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori conto terzi se operano nel settore del trasporto merci.
Se operano nel settore del trasporto persone, devono essere abilitate allo svolgimento del servizio di linea, noleggio con conducente e taxi.
Fonte: Redazione antincendio