Almeno per i prossimi due anni verrà mantenuto il 55% e soprattutto il
suo impatto visto che non ci saranno più limiti di spesa annuali, come
quelli indicati nel decreto 185/08.
In allegato il testo degli emendamenti apportati all’articolo 29 del
decreto 185 (con la versione originale), il cosiddetto decreto
“anti-crisi”, che tratta appunto della detrazione fiscale del 55% per
interventi di riqualificazione energetica dell’edificio. Il testo è
quello approvato dalle Commissioni riunite di Bilancio e Finanza della
Camera. L’esame in aula è iniziato lunedì e dovrà poi passare al
Senato. Il Governo ha richiesto la fiducia sul provvedimento che
resterà quindi pressoché immutato, scatenando le critiche delle
opposizione e dello stesso Presidente della Camera dei Deputati.
Tuttavia per quanto riguarda la detrazione fiscale del 55% per
interventi di efficienza energetica e di utilizzo delle rinnovabili in
edilizia, come detto, tutto o quasi viene riportato alle precedenti
disposizioni, quelle in vigore nel 2007-2008. Con alcune eccezioni.
La detrazione dell’imposta lorda resta del 55% ma dovrà essere
ripartita in 5 rate annuali di pari importo (quindi non più tra 3 o 10
anni). Non ci sono limiti annuali per la detrazione, che avrebbero
inficiato il provvedimento e costretto ad una doppia presentazione
cautelativa della richiesta di detrazione, una per il 55% e un’altra
per il 36%. Ma molto più probabilmente avrebbero scoraggiato questi
interventi e favorito i lavori in nero. E’ inoltre eliminata la
procedura del “silenzio-dissenso” da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il testo emendato rispetto al decreto sopprime nell’art 29, comma 1 la
frase “alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica
degli edifici, di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge
27 dicembre 2006, n. 296.”
Quindi i limiti di risorse finanziarie annuali, che si leggono nel
comma 7 modificato, sono relativi solo a crediti di imposta per le
spese per attività di ricerca.
Altra novità riguarda una comunicazione preventiva all’Agenzia delle
entrate che dovranno fare i contribuenti interessati alle detrazioni.
La comunicazione, che ha l’obiettivo di monitorare l’andamento delle
richieste, dovrà essere definita nei termini e secondo le modalità
previsti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
(sarà emanata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto).
suo impatto visto che non ci saranno più limiti di spesa annuali, come
quelli indicati nel decreto 185/08.
In allegato il testo degli emendamenti apportati all’articolo 29 del
decreto 185 (con la versione originale), il cosiddetto decreto
“anti-crisi”, che tratta appunto della detrazione fiscale del 55% per
interventi di riqualificazione energetica dell’edificio. Il testo è
quello approvato dalle Commissioni riunite di Bilancio e Finanza della
Camera. L’esame in aula è iniziato lunedì e dovrà poi passare al
Senato. Il Governo ha richiesto la fiducia sul provvedimento che
resterà quindi pressoché immutato, scatenando le critiche delle
opposizione e dello stesso Presidente della Camera dei Deputati.
Tuttavia per quanto riguarda la detrazione fiscale del 55% per
interventi di efficienza energetica e di utilizzo delle rinnovabili in
edilizia, come detto, tutto o quasi viene riportato alle precedenti
disposizioni, quelle in vigore nel 2007-2008. Con alcune eccezioni.
La detrazione dell’imposta lorda resta del 55% ma dovrà essere
ripartita in 5 rate annuali di pari importo (quindi non più tra 3 o 10
anni). Non ci sono limiti annuali per la detrazione, che avrebbero
inficiato il provvedimento e costretto ad una doppia presentazione
cautelativa della richiesta di detrazione, una per il 55% e un’altra
per il 36%. Ma molto più probabilmente avrebbero scoraggiato questi
interventi e favorito i lavori in nero. E’ inoltre eliminata la
procedura del “silenzio-dissenso” da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il testo emendato rispetto al decreto sopprime nell’art 29, comma 1 la
frase “alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica
degli edifici, di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge
27 dicembre 2006, n. 296.”
Quindi i limiti di risorse finanziarie annuali, che si leggono nel
comma 7 modificato, sono relativi solo a crediti di imposta per le
spese per attività di ricerca.
Altra novità riguarda una comunicazione preventiva all’Agenzia delle
entrate che dovranno fare i contribuenti interessati alle detrazioni.
La comunicazione, che ha l’obiettivo di monitorare l’andamento delle
richieste, dovrà essere definita nei termini e secondo le modalità
previsti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
(sarà emanata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto).
Fonte: Qualenergia.it