Ripristinata la detrazione fiscale del 55%

Data:
14 Gennaio 2009

Almeno per i prossimi due anni verrà mantenuto il 55% e soprattutto il
suo impatto visto che non ci saranno più limiti di spesa annuali, come
quelli indicati nel decreto 185/08.
In allegato il testo degli emendamenti apportati all’articolo 29 del
decreto 185 (con la versione originale), il cosiddetto decreto
“anti-crisi”, che tratta appunto della detrazione fiscale del 55% per
interventi di riqualificazione energetica dell’edificio. Il testo è
quello approvato dalle Commissioni riunite di Bilancio e Finanza della
Camera. L’esame in aula è iniziato lunedì e dovrà poi passare al
Senato. Il Governo ha richiesto la fiducia sul provvedimento che
resterà quindi pressoché immutato, scatenando le critiche delle
opposizione e dello stesso Presidente della Camera dei Deputati.
Tuttavia per quanto riguarda la detrazione fiscale del 55% per
interventi di efficienza energetica e di utilizzo delle rinnovabili in
edilizia, come detto, tutto o quasi viene riportato alle precedenti
disposizioni, quelle in vigore nel 2007-2008. Con alcune eccezioni.
La detrazione dell’imposta lorda resta del 55% ma dovrà essere
ripartita in 5 rate annuali di pari importo (quindi non più tra 3 o 10
anni). Non ci sono limiti annuali per la detrazione, che avrebbero
inficiato il provvedimento e costretto ad una doppia presentazione
cautelativa della richiesta di detrazione, una per il 55% e un’altra
per il 36%. Ma molto più probabilmente avrebbero scoraggiato questi
interventi e favorito i lavori in nero. E’ inoltre eliminata la
procedura del “silenzio-dissenso” da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il testo emendato rispetto al decreto sopprime nell’art 29, comma 1 la
frase “alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica
degli edifici, di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge
27 dicembre 2006, n. 296.”
Quindi i limiti di risorse finanziarie annuali, che si leggono nel
comma 7 modificato, sono relativi solo a crediti di imposta per le
spese per attività di ricerca.
Altra novità riguarda una comunicazione preventiva all’Agenzia delle
entrate che dovranno fare i contribuenti interessati alle detrazioni.
La comunicazione, che ha l’obiettivo di monitorare l’andamento delle
richieste, dovrà essere definita nei termini e secondo le modalità
previsti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
(sarà emanata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto).
Fonte: Qualenergia.it

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