Fotovoltaico, incentivi per impianti divisi in sezioni

Data:
28 Novembre 2008

La delibera integra il contenuto di una precedente nella quale venivano
fissate le regole procedurali, tecniche ed economiche per la
connessione alla rete elettrica degli impianti fotovoltaici e per
l’attuazione del sistema di incentivi in conto energia previsto dal
Decreto Interministeriale del 19/2/2007.
Con le nuove disposizioni viene previsto che l’impianto possa essere
composto anche da sezioni a ciascuna delle quali deve corrispondere una
sola tipologia di integrazione architettonica di cui all’art. 2, comma
1, lettere da b1) a b3) del D.M. 19/2/2007, ossia rispettivamente
impianto non integrato, parzialmente integrato, con integrazione
architettonica, ovvero deve corrispondere la tipologia di intervento di
cui all’art. 6, comma 4, lettera c), ossia impianti integrati in
superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture
edilizie di destinazione agricola, in sostituzione di coperture
contenenti amianto.
La richiesta di concessione della tariffa incentivante prevede la
dichiarazione della potenza nominale complessiva dell’impianto, oltre
al numero massimo di sezioni costituenti lo stesso. Inoltre il soggetto
responsabile dovrà presentare la medesima richiesta per ogni sezione
dell’impianto successivamente entrata in esercizio, basta che tutte le
sezioni entrino in esercizio entro e non oltre 2 anni dalla data di
entrata in esercizio della prima sezione, e comunque non oltre il
termine di 14 mesi dal superamento del limite di potenza installata di
1200 MW, di cui all’art. 13, comma 2 del D.M. 19/2/2007.
Fonte: redazione insic