Approvata la bozza del Testo Unico sulla sicurezza

Data:
7 Marzo 2008

Il Consiglio dei Ministri – si legge
in un comunicato della Presidenza
del Consiglio dei Ministri – si è
riunito oggi alle ore 17,40 a
Palazzo Chigi, sotto la presidenza
del Presidente del Consiglio, Romano
Prodi, Segretario il Sottosegretario
di Stato alla Presidenza, Enrico
Letta.

Il Consiglio,
appositamente convocato, ha discusso
e approvato uno schema di decreto
legislativo che dà attuazione alla
delega conferita al Governo dalla
legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di salute e sicurezza del
lavoro. Si tratta di un
provvedimento che il Governo
considera ineludibile e dovuto,
anche nell’attuale fase di
scioglimento delle Camere, in
considerazione dell’incidenza dei
tragici eventi legati a infortuni
occorsi di recente, della rilevanza
sociale della materia (più volte
sottolineata anche dal Presidente
della Repubblica) e dell’ampia
convergenza di consensi registrata
fra le forze politiche.

Il provvedimento ridisegna la materia della salute e
sicurezza sul lavoro le cui regole –
fino ad oggi contenute in una lunga
serie di disposizioni succedutesi
nell’arco di quasi sessanta anni –
sono state rivisitate e collocate in
un’ottica di sistema. La riforma è
stata realizzata, da un lato, in
piena coerenza con le direttive
comunitarie e le convenzioni
internazionali e, dall’altro, nel
più assoluto rispetto delle
competenze in materia attribuite
alle Regioni dall’articolo 117 della
Costituzione. Tra le principali
novità contenute nel testo, varato
grazie all’iniziativa congiunta dei
Ministeri del lavoro e della
previdenza sociale e della salute e
attraverso il costante
coinvolgimento delle parti sociali,
si segnalano:

  •  l’ampliamento del campo di applicazione delle
    disposizioni in materia di salute e
    sicurezza, ora riferite a tutti i
    lavoratori che si inseriscano in un
    ambiente di lavoro, senza alcuna
    differenziazione di tipo formale
    (c.d. principio di effettività della
    tutela che implica la tutela di
    tutti coloro, a qualunque titolo,
    operano in azienda) e finanche ai
    lavoratori autonomi, con conseguente
    innalzamento dei livelli di tutela
    di tutti i prestatori di lavoro;
  • il rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in azienda, in
    particolare di quelle dei rappresentanti dei lavoratori territoriali
    (destinati a operare, su base territoriale o di comparto, ove non vi
    siano rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in azienda), e la
    creazione di un rappresentante di sito produttivo, presente in realtà
    particolarmente complesse e pericolose (ad esempio, i porti);
  • la rivisitazione e il coordinamento delle attività di vigilanza, in
    un’ottica di ottimizzazione delle risorse, eliminazione delle
    sovrapposizioni e miglioramento dell’efficienza degli interventi. Viene
    creato un sistema informativo, pubblico ma al quale partecipano le
    parti sociali, per la condivisione e la circolazione di notizie sugli
    infortuni, sulle ispezioni e sulle attività in materia di salute e
    sicurezza sul lavoro, utile anche a indirizzare le azioni pubbliche;
  • il finanziamento delle azioni promozionali private e pubbliche, con
    particolare riguardo alle piccole e medie imprese, tra le quali
    l’inserimento nei programmi scolastici e universitari della materia
    della salute e sicurezza sul lavoro;
  • la revisione del sistema delle sanzioni. In base ai criteri indicati
    dalla legge delega 123/2007 è stata prevista la pena dell’arresto da
    sei a diciotto mesi per il datore di lavoro che non abbia effettuato la
    valutazione dei rischi cui possono essere esposti i lavoratori in
    aziende che svolgano attività con elevata pericolosità. Nei casi meno
    gravi di inadempienza, il decreto legislativo prevede, invece, che al
    datore di lavoro si applichi la sanzione dell’arresto alternativo
    all’ammenda o della sola ammenda, con un’attenta graduazione delle
    sanzioni in relazione alle singole violazioni. Per favorire
    l’adeguamento alle disposizioni indicate dal decreto legislativo, al
    datore di lavoro che si metta in regola non è applicata la sanzione
    penale ma una sanzione pecuniaria. Nella stessa logica, il datore di
    lavoro che cominci ad eliminare concretamente le conseguenze della
    violazione o che adempia, pur tardivamente, all’obbligo violato
    ottiene, nel primo caso, una riduzione della pena, nel secondo caso la
    sostituzione della pena con una sanzione pecuniaria che va da un minimo
    di 8.000 euro a un massimo di 24.000. Ovviamente tale possibilità è
    esclusa quando il datore di lavoro sia recidivo o si siano determinate,
    in conseguenza della mancata valutazione del rischio, infortuni sul
    lavoro con danni alla salute del lavoratore. Restano, naturalmente,
    inalterate le norme del codice penale – estranee all’oggetto della
    delega – per l’omicidio e le lesioni colpose (articolo 589 e 590)
    causate dal mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul
    lavoro;
  • l’eliminazione o la semplificazione degli obblighi formali,
    attraverso la riduzione del numero e del peso per le aziende degli
    adempimenti di tipo burocratico, in quanto non incidenti sulle
    condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.