Scadenza del 14 febbraio per i vecchi RSPP

Data:
5 Febbraio 2008

Mentre per i moduli A e B, in base all’anzianità di nomina e alla formazione pregressa, sono previste alcune possibilità di esonero dall’obbligo della frequenza, per il modulo C la frequenza è un obbligo per tutti gli RSPP. Dopo il 14 febbraio, chi non avrà frequentato questo corso non potrà assumere o mantenere l’incarico di RSPP.

Inoltre gli RSPP e ASPP che, avendo i requisiti di anzianità di nomina, si sono avvalsi della facoltà di esonero dal modulo B, entro il 14 febbraio devono anche frequentare corsi di aggiornamento per una durata non inferiore al 20% del loro debito formativo.

Quindi  gli RSPP e ASPP gà in carica che non hanno completato il percorso formativo hanno ancora poche ore a disposizione prima della scadenza del regime transitorio. Dopo il 14 febbraio la nomina di RSPP e ASPP privi di requisiti minimi (previsti dall’art. 8 bis del DLgs 626/94) è da considerarsi nulla, creando di fatto danno anche al datore di lavoro che risulterebbe inadempiente nella istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione non avendo nominato il Responsabile.

Il consigliere Enzo Boccassini