Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha emanata la circolare n. 24 del 14/11/2007 con la quale ha fornito ulteriori istruzioni sulla applicazione della legge delega n. 123/2007 ed ha apportato alcune rettifiche in merito alle indicazioni già fornite con la lettera circolare prot. 25/l/0010797 del 22/8/2007 sull’ambito della applicazione della legge stessa e sulla esclusione delle disposizioni in essa contenute al settore dell’edilizia.
Il sottosegretario del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Antonio Montagnino, subito dopo la divulgazione della lettera circolare del 22/8/2007 effettuò un intervento atto a precisare che il potere di sospensione da parte degli ispettori del lavoro in presenza di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori di cui all’art. 5 della legge n. 123/2007 andava inteso applicabile anche ai cantieri edili.
Con la circolare n. 24/2007 ora il Ministero del Lavoro ha rettificato la propria posizione in merito all’ambito di applicazione della legge n. 123/2007 alla quale era pervenuta a seguito di una corretta lettura della legge stessa ed ha apportato con la circolare stessa delle correzioni.
La circolare n. 24 del 14/11/2007 ha precisato che la sospensione dei lavori a causa delle gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza si applica anche ai cantieri edili, dando così continuità al decreto Bersani attraverso la stessa L.123 con l’articolo 5, in quanto entrambe le disposizioni sono volte a coniugare i principi sia della sicurezza che della regolarità del rapporto di lavoro. L’introduzione dall’articolo 5 della legge n. 123/2007, rappresentato dal presupposto delle “gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza”, rafforza l’efficacia dello strumento interdittivo.