Impianti: via l’obbligo di allegazione della conformità

Data:
3 Luglio 2008

La previsione riguarda le ipotesi di compravendita o locazione, per le
quali l’art. 13 del D.M. n.37/2008 richiedeva l’obbligo di conservare
la documentazione amministrativa e tecnica ed il libretto di uso e
manutenzione degli impianti presenti e di consegnarla all’acquirente o
inquilino. Inoltre doveva essere riportata nell’atto di trasferimento
la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla
vigente normativa in materia di sicurezza, oltre alla dichiarazione di
conformità in allegato. Se quest’ultima non veniva prodotta o non era
più reperibile, veniva contemplata la sua sostituzione con
dichiarazione di rispondenza resa da un professionista del settore
impiantistico.
Con l’eliminazione del suddetto obbligo, l’acquirente non è però
sguarnito da tutela in caso di compravendita immobiliare di immobili
con impianti non a norma: egli resta comunque tutelato dalle sole
disposizioni del codice civile, quali l’acquisto in buona fede (1375
cc), la garanzia dai vizi della cosa, (1490 cc) e quella dai vizi della
cosa facilmente conoscibili (14919).
Viene però previsto nel recente decreto legge che, entro il 31 marzo
2009, il Ministero dello Sviluppo economico dovrà regolare
compiutamente le disposizioni sull’installazione degli impianti,
disciplinare il sistema delle verifiche sugli stessi revisionando la
disciplina sanzionatoria in caso di irregolarità.
Redazione: Insic (3 luglio 2008)