Ambiente: le priorità delle Regioni

Data:
10 Ottobre 2008

Ecco il testo integrale:


"Documento sulle Tematiche inerenti l’Ambiente da sottoporre all’attenzione del Governo".
Premessa

Il presente documento,
articolato in 12 punti, affronta le questioni di prioritario interesse
in tema di tutela ambientale e che devono ancora trovare un’adeguata
soluzione istituzionale e normativa.


Sul piano metodologico, l’avvio
del confronto con il Ministero, ad avviso delle Regioni, deve essere
caratterizzato da un confronto chiaro e cooperativo e
dall’individuazione comune delle priorità  e dei settori di intervento
in materia ambientale. Pur nel rispetto dei ruoli, le Regioni auspicano
forme efficaci di collaborazione istituzionale Ministero-Regioni che
tengano conto della varietà delle realtà ambientali italiane.


L’ispirazione al confronto basato
sul principio della leale collaborazione è tanto più necessario
allorché il Governo annuncia di perseguire nuove politiche ad alto
impatto ambientale, come nel caso della scelta politica di ricorrere
alla produzione di energia nucleare, senza alcuna discussione e intesa
preventiva con le Regioni e del sistema delle Autonomie locali. 


Un più intenso dialogo
Governo-Regioni risulta, inoltre, essenziale per conseguire la meta
strategica della definizione dei livelli essenziali di tutela
ambientale, indispensabile per garantire l’uniformità di godimento dei
diritti civili e sociali alla tutela dell’ambiente.


Le Regioni considerano infine
indispensabile che, per il raggiungimento degli obiettivi già
programmati in ambito locale, il nuovo Governo confermi la
disponibilità delle risorse già stanziate per il finanziamento dei vari
interventi in materia di tutela ambientale. 


1.      Politiche di Bacino

Si ritiene che il tema della Governance
dei bacini idrografici, per quello che riguarda la gestione delle
risorse idriche, debba essere uno dei temi posti al centro della azione
di governo del prossimo futuro.


E’ auspicio di tutti che il
Governo e Regioni lavorino congiuntamente sul tema, escludendo il
prevalere di forme di neocentralismo o di federalismo estremo, puntando
a efficaci politiche di cooperazione. 
 


1.1       Autorità di distretto idrografico

Si ritiene di
fondamentale importanza riprendere il percorso di revisione e
attuazione della Parte III del d.lgs. 152/2006 e, contestualmente, dei
suoi Allegati tecnici, rendendo al più presto operative le Autorità di
Distretto Idrografico, che possono e devono divenire luogo di
cooperazione tra Stato e Regione, strumento di sintesi delle politiche
di pianificazione e di coinvolgimento dei portatori d’interesse.


L’obiettivo è quello di realizzare
un sistema equilibrato e bilanciato, nel quale le Regioni e il Governo
si diano obiettivi condivisi (governance) attraverso l’adozione di
strumenti generali di coordinamento, assicurando attività di
monitoraggio, verifica e controllo strategico, nel rispetto del
principio di sussidiarietà.


Sin dalla entrata in vigore del
d.lgs. 152/2006, le Regioni hanno giudicato fortemente discutibile e
riduttivo la delimitazione dei distretti idrografici e la netta
centralizzazione delle competenze, con conseguente limitazione del
ruolo delle Regioni a cui, invece, la legge 183/1989 sulla difesa del
suolo attribuiva un ruolo centrale nella formazione delle scelte.


Deve essere, quindi, rivisto il
modello di pianificazione e di programmazione postulato dal decreto
152/20006, a partire dalla composizione degli organi di distretto che,
in quanto a netta prevalenza governativa, non garantisce il rispetto
del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni e la
condivisione delle scelte, con particolare riguardo alla nomina dei
Segretari generali che deve essere fatta d’intesa con le Regioni.


Si ritiene fondamentale, inoltre,
rivisitare le procedure di adozione e di approvazione dei piani di
bacino distrettuale che si palesano incomplete, confuse e non
rispettose dei principi della semplificazione e dello snellimento
amministrativo.


2.      Omogeneità, parametri europei, qualità acqua

E’
necessario dare corretta attuazione alle direttive europee ed in
particolare alla c.d. Direttiva nitrati (91/676/CEE), la cui
applicazione omogenea nelle diverse realtà territoriali deve
rappresentare la condizione fondamentale per evitare squilibri alle
condizioni del mercato di realtà produttive analoghe.


Al fine di dare concretezza
all’implementazione della Direttiva, si chiede di indirizzare, nel
breve termine, le risorse e l’esperienza acquisita, di garantire la
continuità ed il coordinamento delle attività necessarie per
raggiungere i risultati, in collaborazione con tutti i Ministeri
competenti.


3.      Qualità dell’aria nel bacino padano

Il tema
in questione costituisce in assoluto una priorità per tutte le Regioni
del bacino che, con l’Accordo sottoscritto nel febbraio del 2007, si
trovano ad affrontare la complessità del fenomeno in modo coordinato ed
omogeneo, per rendere le azioni quanto più sinergiche possibili, vista
l’impossibilità di rispettare, singolarmente, i limiti fissati dalla
UE. 


Inoltre, la nuova direttiva sulla
qualità dell’aria pubblicata l’11 giugno 2008, se, da un lato, dà la
possibilità di accedere ad una deroga (tre anni) del rispetto dei
limiti fissati per le situazioni di superamento dovute ad un contesto
meteoclimatico sfavorevole alla dispersione degli inquinanti – quale
quello della pianura padana – dall’altro, richiede comunque il rispetto
di limiti di poco superiori a quelli definitivi tali da penalizzare il
bacino ed esporre così lo Stato membro e le Regioni a procedure di
infrazione comunitaria nonché a conseguenze di carattere penale, in
alcuni casi già avviate. 


Vi è, quindi, l’assoluta necessità
di trovare una posizione comune, Regioni del bacino padano e Governo,
per preparare il Piano per la qualità dell’aria del bacino padano
contenente le ulteriori azioni regionali e statali di riduzione delle
emissioni per tentare di traguardare il rispetto dei limiti al 2011 ma
anche per richiedere gli eventuali ulteriori interventi comunitari
necessari allo scopo.


4.      Energia

Tutte le
forme incentivanti sul versante del risparmio energetico nel settore
residenziale, dell’efficientamento energetico, nel settore del
riscaldamento e nella produzione degli elettrodomestici, nella
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico) e
quant’altro, attivate con la Legge finanziaria 2007 e confermate con
quella del 2008, devono essere considerate di rilevante importanza e
ulteriormente consolidate, nel medio e lungo periodo, anche in sinergia
con le Regioni, per conseguire il rispetto degli impegni assunti con il
protocollo di Kyoto.


E’ necessario, inoltre, che
vengano mantenute e potenziate le azioni previste dalla Legge
Finanziaria 2008 che assegnano alle Regioni un ruolo centrale nelle
politiche a favore delle energie rinnovabili e della riduzione delle
emissioni di gas serra, favorendo anche politiche di incentivazione di
“emission trading”.
5.      Parchi e biodiversità

I Parchi
Nazionali, così come i Parchi regionali, da sette anni non ricevono più
finanziamenti da parte del Ministero per le spese di investimento. E’
indispensabile, quindi, il ripristino della procedura di finanziamento
per garantire agli enti di gestione risorse indispensabili per
valorizzare e tutelare il loro territorio.


Rete Natura 2000: dalla
istituzione dei SIC e delle ZPS (avvenuta sostanzialmente a partire dal
2000) il Ministero non ha erogato alcun finanziamento alle Regioni né
per le spese di gestione né per quelle di investimento a favore delle
aree comprese all’interno di Rete Natura 2000. Si chiede un
finanziamento nazionale specifico a favore delle competenze di
conservazione di tali aree che le Regioni esercitano in forza del DPR
357/1997.


Rifiuti

Si
individuano, di seguito, alcune delle numerose criticità ancora da
affrontare e risolvere in merito alla Parte IV (rifiuti) del Codice
Ambientale, sottolineando come sia indispensabile e utile attivare una
stretta collaborazione tra lo Stato e le Regioni in merito, mettendo a
frutto le esperienze acquisite sul territorio.


6.1       Tracciabilità dei rifiuti

Occorre una azione forte
del Governo centrale e delle Regioni che per consentire la
tracciabilità dei rifiuti, attraverso l’applicazione di un nuovo
concetto di tracciabilità da sviluppare appositamente, anche in linea
con quanto già disposto dall’art. 1 comma 1116 della Legge n. 299 del
27 dicembre 2006 (Finanziario per il 2007).


6.2       Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

Considerato che la
tariffa per la gestione dei rifiuti urbani è uno degli strumenti che
concorre alraggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e
permette la trasparenza dei costi di gestione, nelle more
dell’applicabilità della nuova tariffa con l’emanazione dei decreti
attuativi, è necessario consentire che i Comuni applichino la tariffa
sulla base della precedente disciplina.


E’ auspicabile, pertanto, che nei
prossimi provvedimenti legislativi non venga reiterata la previsione
contenuta nelle finanziarie 2007 (L. 296/2006 – art. 1, comma 184,
lett. a) e 2008 (L. 244/2007 – art. 1, comma 166) che richiede che il
regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti adottato in ciascun Comune per l’anno 2006 resti invariato.


6.3       Garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura delle discariche

E’ indispensabile
individuare uno strumento giuridico idoneo a risolvere il problema
della durata trentennale delle garanzie finanziarie previste prevista
dalla normativa comunitaria e dal D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36,
relativamente alla gestione delle discariche dopo la loro chiusura.


Al momento, poiché il criterio
trentennale non è di fatto applicabile, nessuna discarica è coperta
dalla garanzia di tale durata ma della durata inferiore quinquennale.
Ciò crea una grave incertezza normativa in merito ai procedimenti
autorizzativi di nuove discariche, anche sul piano giurisprudenziale,
profilandosi un situazione di concreta emergenza. 


6.4       Criteri di assimilazione

Le norme del Codice
ambientale in merito all’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti
urbani risultano innovative rispetto al sistema preesistente, tuttavia
a distanza di due anni non sono stati ancora emanati i decreti
attuativi per la determinazione dei criteri quali-quantitativi e per
l’assimilazione. Continua, pertanto, ad essere applicata la disciplina
prevista dalla Deliberazione C.I. 27 luglio 1984, che alla luce della
evoluzione normativa comunitaria e nazionale in materia di rifiuti
risulta ormai anacronistica.


6.5       Terre e  rocce da scavo 

Si ritiene necessario
rivisitare la disciplina relativa alle terre, rocce da scavo contenuta
nel Codice ambientale, reintroducendo la specifica menzione all’interno
della disciplina citata, di un’altra tipologia di residuo che è quello
derivante dalla lavorazione della pietra.


6.6       Riduzione dei rifiuti

Al fine di ridurre la
produzione dei rifiuti è necessario adottare azioni incisive,
intervenendo a livello di ciclo produttivo. A titolo esemplificativo si
ritiene opportuno, come avviene in altri Stati europei (Germania),
prevedere un limite massimo del peso degli imballaggi rapportato al
peso del prodotto contenuto
 


6.7       Materie, sostanze e prodotti secondari

Si ritiene opportuno, al
fine di favorire il recupero dei rifiuti, tornare all’impostazione
originaria del D lgs. 152/2006, ossia consentire l’autorizzazione da
parte dell’autorità competente di operazioni di recupero non previste
dal DM, con autorizzazione ordinaria (art. 208, 209, 210 del D lgs
152/2006) o AIA (D lgs 59/2005).


6.      Attività a rischio di incidente rilevante

Si
ritiene improcrastinabile procedere al completamento del passaggio
delle funzioni in materia di attività a rischio di incidente rilevante,
ex art. 72 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, attraverso la definitiva
approvazione dell’Accordo di programma quadro, sul cui schema redatto
dall’Ufficio per il Federalismo amministrativo presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, le Regioni avevano peraltro già espresso
l’intesa, attuando il trasferimento delle specifiche risorse ad esso
dedicate.


7.      Sistema informativo nazionale ambientale

E’
indispensabile potenziare le attività di coordinamento tra i diversi
soggetti, quali:
Stato/Regioni/Province/APAT/Agenzieambientali/CNIPA/ISTAT, che sono  
coinvolti nella produzione ed elaborazione dei dati e delle
informazioni richieste dalle normative nazionali e comunitarie, al fine
di migliorare la qualità dei dati stessi, evitando duplicazioni di
sistema, nonché diseconomie. Il tema “rifiuti” rappresenta un
significativo esempio della necessità di tale riorganizzazione. 


Tale attività può essere svolta
attraverso la riformulazione del Programma Nazionale di sviluppo del
Sistema Informativo Nazionale Ambientale e l’inserimento dello stesso
nei piani nazionali di informatizzazione della Pubblica Amministrazione.


A tale fine, si ritiene risolutivo
valorizzare l’attività del Tavolo di coordinamento Stato/Regioni per il
SINA attivato presso la Conferenza Stato Regioni.


8.      Danno ambientale e bonifiche 

In
tema di danno ambientale, le maggiori criticità riguardano
l’accentramento di competenze in materia a livello ministeriale. Il
D.lgs. 152/2006, anche alla luce delle recenti modifiche, esautora di
fatto le Regioni, alle quali non compete alcun ruolo attivo e alcuna
possibilità di azione diretta tanto in senso preventivo quanto
repressivo.


Per quanto concerne la bonifica
dei siti contaminati, si ritiene necessario riprendere il percorso di
modifica delle norme del D.lgs. 152/2006, sulla base del testo da
ultimo predisposto dalle Regioni nella precedente legislatura, teso ad
una riscrittura coordinata del Titolo V Parte IV e della Parte VI del
decreto legislativo 152/2006 riguardanti, rispettivamente, le Bonifiche
e il Danno ambientale.


E’, inoltre, necessario introdurre
uno specifico adeguamento della disciplina relativamente all’aspetto
delle bonifiche della aree minerarie dismesse.
Si
ritiene, infine, auspicabile articolare meglio la disciplina di cui
all’art. 252bis del D. Lgs. 152/2006, riguardante i siti di preminente
interesse pubblico per la riconversione industriale, in quanto la
procedura ivi contenuta, che prevede una fase bonifica dei siti in
oggetto, non è del tutto coerente con la normativa di carattere più
generale contenuta nell’art. 252 del medesimo decreto, producendo
alcune difficoltà interpretative. 


9.      Informazione ed educazione ambientale

E’
auspicabile pervenire rapidamente alla firma degli Accordi di Programma
Stato-Regioni per il settore INFEA (Informazione Educazione Ambientale)
quale ultima tappa di un lungo e laborioso percorso finora condiviso
tra lo Stato e le Regioni, al fine di sbloccare le seppur esigue
risorse finanziarie stanziate dalla Legge finanziaria 2007, nonché
potenziare reciprocamente il sistema organizzativo di riferimento per
rendere più celere e concreta l’azione attuativa degli interventi.


Si ritiene, inoltre, importante
sboccare le seppur esigue risorse finanziarie stanziate dalla Legge
Finanziaria 2007 non solo per le azioni che le singole Regioni
svolgono, ma anche per quanto si sta concordando in sede di Nazioni
Unite per il decennio di educazione all’ambiente e sviluppo sostenibile
ed i progetti di coordinamento come sistema Italia


10. Contabilità ambientale 

E’
auspicabile che il Governo prosegua nell’impegno delle legislature
precedenti e disponga al più presto una legge quadro sulla Contabilità
Ambientale, con lo scopo di introdurre l’obbligo del Bilancio
Ambientale per i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato. 


11. Interventi di contenimento e abbattimento del rumore autostradale

Si
ritiene necessario dare attuazione alle disposizioni di cui al DM 29
novembre 2000 che impone ai gestori di strade ed autostrade di
realizzare piani di intervento per il contenimento e l’abbattimento del
rumore in prossimità dei centri abitati.


Nella fase attuale, le Regioni
unitamente all’APAT, hanno iniziato la disamina piani finora consegnati
dalla maggior parte dei gestori (tranne alcuni, tra cui ANAS S.p.A.),
intervenendo sulle priorità di alcuni interventi. Terminata la fase
istruttoria si procederà alle intese in Conferenza Unificata dello
Stato e delle Regioni, Province autonome ed enti locali (ne sono
previste sedici – una per ogni gestore -) tra il MATTM e le Regioni
interessate, sulle approvazioni di massima dei piani in oggetto.


Si ritiene, inoltre, che sarebbe
opportuno esplicitare la necessità dell’avvio immediato delle intese in
Conferenza Unificata per l’approvazione dei singoli piani di
contenimento proposti dai gestori e positivamente esaminati
dall’apposito GdL senza attendere i tempi dell’istruttoria completa di
tutti i piani.


12.  Valutazioni ambientali

Si riscontra la
necessità di una rapida e completa attivazione delle Regioni nelle
procedure di Valutazione di impatto ambientale e di Valutazione
ambientale strategica, ad oggi in corso presso il Ministero, così da
poter contribuire con efficacia e specifica responsabilità
istituzionale all’esame istruttorio e valutativo, come previsto dal D.
Lgs. 152/2006 e successive modifiche.”


Roma, 9 ottobre 2008

(red/09.10.08)

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