Con ordinanze n. 5221 e n. 5222 del 30 settembre 2008, la Quinta
Sezione del Consiglio di Stato ha respinto gli appelli proposti dalla
Regione Puglia e dall’Amministrazione Provinciale di Taranto avverso le
Ordinanze del TAR di Lecce che avevano sospeso il provvedimento dei
dirigenti della Provincia di Lecce e Taranto che avevano vietato
all’impianto Ecolevante ed all’impianto Biosud di ricevere i rifiuti
extraregionali se non alle condizioni previste dalla legge regionale n.
29 in data 31 ottobre 2007.
Il difensore delle imprese ha prospettato molteplici profili di
incostituzionalità della legge regionale pugliese ed il contrasto della
stessa con i principi comunitari sulla concorrenza delle imprese
operanti nel settore in relazione alla qualificazione del rifiuto
speciale come merce avente un valore economico nel sistema produttivo.
Ed altresì con la pacifica giurisprudenza della Corte Costituzionale
che non consente limitazioni sul territorio nazionale alla circolazione
dei rifiuti speciali a differenza dei rifiuti urbani.
In particolare, è stato dimostrato come l’apparente non assolutezza del
divieto di smaltimento dei rifiuti extraregione debba in realtà
considerarsi come un divieto assoluto atteso che i meccanismi previsti
dalla legge la rendono inapplicabile e rappresentano di fatto un
impedimento a che le imprese produttrici di rifiuti possano utilizzare
le discariche pugliesi senza incorrere in responsabilità di natura
amministrativa e penale.
Tutto ciò è contrario all’ordinamento comunitario, alle norme riportate
nell’ordinamento italiano, e segnatamente nel codice dell’ambiente, ed
alla ripartizione delle competenze in bacini ottimali in materia di
rifiuti speciali tra stato e regioni così come definite dagli art. 195
e 196 del codice dell’ambiente.
In definitiva, si tratta di un buon inizio per rimettere ordine nel
sistema della gestione e dello smaltimento dei rifiuti speciali in un
quadro di compatibilità con le regole del mercato per la tutela delle
imprese che investono nel territorio pugliese e per evitare che si
reintroducano nei rapporti tra le regioni d’Italia, nel momento in cui
si discute di mercato globale, sbarramenti e dogane di stampo
ottocentesco.
(Altalex, 17 ottobre 2008. Nota di Enrico Pellegrini).Tutta l’ordinanza su:http://www.altalex.com/index.php?idnot=43206
Sullo smaltimento di rifiuti speciali extraregionali in Puglia
Argomenti
Ambiente
Data:
23 Ottobre 2008