Il bonus è riconosciuto se il contribuente possiede la documentazione
necessaria: copia della concessione edilizia, dichiarazione di
ultimazione lavori, atto di compravendita da cui risulti il
corrispettivo sul quale calcolare la detrazione.
Se chi vende l’immobile non si è avvalso precedentemente dello sgravio
fiscale per ristrutturazione, ciò non comporta la decadenza
dell’agevolazione per l’acquirente.
L’articolo 9 della legge 448/2001 ha esteso l’agevolazione anche
all’ipotesi di acquisto di immobili facenti parte di interi fabbricati
ristrutturati, specifica che la somma su cui calcolare la detrazione è
pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare, risultante dall’atto di
compravendita, fermo restando il limite massimo di 48mila euro.
necessaria: copia della concessione edilizia, dichiarazione di
ultimazione lavori, atto di compravendita da cui risulti il
corrispettivo sul quale calcolare la detrazione.
Se chi vende l’immobile non si è avvalso precedentemente dello sgravio
fiscale per ristrutturazione, ciò non comporta la decadenza
dell’agevolazione per l’acquirente.
L’articolo 9 della legge 448/2001 ha esteso l’agevolazione anche
all’ipotesi di acquisto di immobili facenti parte di interi fabbricati
ristrutturati, specifica che la somma su cui calcolare la detrazione è
pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare, risultante dall’atto di
compravendita, fermo restando il limite massimo di 48mila euro.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate è contenuto nella risoluzione n. 457/E.
L’articolo di Filippina Bubbo è su http://www.edilio.it/nqcontent.cfm?a_id=12684