La parcella del professionista all’indirizzo di lavoro del cliente

Data:
28 Dicembre 2008

In particolare, il Garante rileva che il Codice consente il trattamento
dei dati relativi all’interessato anche senza il consenso di questi
quando lo stesso è necessario al titolare per far valere un proprio
diritto nei suoi confronti, soprattutto nel caso di un proprio diritto
di credito, e che il resistente ha inviato all’interessato le
comunicazioni contenenti le richieste di pagamento presso il luogo di
lavoro solo dopo aver tentato di utilizzare, senza successo,
l’indirizzo di residenza del ricorrente (comunicazioni inviate a mezzo
raccomandata e in busta chiusa indirizzata al ricorrente senza
indicazioni che potessero lasciarne desumere il contenuto relativo al
sollecito di pagamento).
Garante Privacy , provvedimento 18.09.2008.