E’, pertanto, carente di interesse a ricorrere l’invocazione del parere della Autorità proprietaria dell’area sulla quale insiste il bene che si intende sanare e per il quale v’è già il parere negativo dell’Amministrazione comunale.
Questa, principalmente, l’argomentazione che ha indotto della III Sezione del T.A.R. fiorentino a ritenere inammissibile per carenza di interesse un ricorso giurisdizionale avente ad oggetto la domanda di annullamento di un diniego di condono conseguente l’espressione di una determinazione negativa da parte della medesima amministrazione procedente (nella specie, ente comunale).
In effetti, l’interpretazione dell’articolo 35 porta a presupporre che il condono su area demaniale presuppone l’unanime e, almeno in linea di massima, concorde parere sulla sanabilità delle opere sotto i diversi aspetti che a quel bene afferiscono (paesaggio, demanio, doganale, edilizio), espresso da parte di tutte le amministrazioni preposte.
Dal che, tuttavia, è da trarre una ulteriore conseguenza.
Va, infatti, precisato che, se è vero che anche un solo “parere” negativo basta a far respingere l’istanza di condono ex l. 47/1985, art. 35, simile ricostruzione non è ininfluente ai fini della decorrenza dei termini entro i quali è possibile proporre ricorso.
In altre parole, i termini di impugnazione decorrono, alternativamente:
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dalla data di notifica o avvenuta conoscenza del provvedimento finale, con cui il Comune ha disposto il rigetto della domanda di condono (allegando o, quanto meno, menzionando le determinazioni negative di altri soggetti coinvolti);
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dalla data di notifica o avvenuta conoscenza di uno dei pareri che, in itinere, siano stati resi da una delle autorità coinvolte nel procedimento amministrativo attivato a seguito dell’istanza di condono e che siano stati comunicati all’istante (visto che, appunto, basta anche un solo parere a determinare automaticamente la reiezione della domanda di condono).
Nota di Alessandro del Dotto su http://www.altalex.com/index.php?idnot=44077