Il Consiglio di Stato, con i segnalati principi giurisprudenziali, ha respinto l’appello (rectius, la sterminata serie di appelli) che era stato proposto contro pronunce del T.A.R. Lazio (pronunce emesse su ben 6 ricorsi giurisdizionali) con le quali si confermava la legittimità di provvedimenti con i quali il Comune di Roma aveva disposto su complesse vicende di infrazioni edilizie relative ad un fabbricato che, a seguito interventi edilizi di diverso stampo e differente epoca, era stato radicalmente trasformato, specie per dimensioni volumetriche.
Ecco, dunque, che fra le difese di parte appellante viene dedotta la circostanza che il Comune, a seguito del sopralluogo di un proprio tecnico, aveva rilasciato licenza di abitabilità (al tempo in cui la licenza di abitabilità aveva ancora natura provvedimentale espressa) che – a dire dei soccombenti in prime cure – aveva già rilevato la situazione (poi contestata come abusiva dall’appellato Comune) e, ciononostante, aveva giudicato la stessa urbanisticamente conforme.
In tal senso, fra le varie ragioni che hanno portato a respingere l’appello, il Consiglio di Stato ha argomentato il proprio decisum anche sul punto dell’asserita rilevata conformità urbanistico edilizia del bene (in sede di certificazione di abitabilità), concludendo che, in realtà, o l’accertamento del tecnico è avvenuto prima degli abusi o, comunque, il tecnico ha formato un atto non rappresentativo dell’esistente: in occasione di questo specifico rilievo del Collegio, peraltro, vengono rammentati i capisaldi della abitabilità, riconducibili, in primo luogo, alla sussistenza della conformità edilizia e urbanistica (in senso, almeno parzialmente, contrario si veda T.A.R. Veneto Venezia, sez. II, 16.6.2008 n. 1740: «il certificato di agibilità/abitabilità attiene esclusivamente a scopi igienico sanitari, presupponendo l’accertamento dell’inesistenza di cause d’insalubrità e il suo rilascio non è ricollegato, quindi, alla verifica di esatta rispondenza delle volumetrie realizzate con quelle assentite dal titolo concessorio»).
Fonte: Altalex. Nota integrlae di Alessandro Del Dotto su http://www.altalex.com/