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accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per
l`accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala; -
idonei
accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità
immobiliari; - almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o
idonei mezzi di sollevamento; -
l`installazione, nel caso di immobili
con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala
principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
Il Tar
Toscana (sezione III, Firenze) con la sentenza n. 116 del 29/1/2009 ha
precisato però che ai sensi dell`art. l`art.3.2, seconda parte, del
D.M. n.236 del 14/6/1989 negli edifici residenziali con non più di tre
livelli fuori terra è consentita la deroga all`installazione di
meccanismi per l`accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala,
purché sia assicurata la possibilità della loro installazione in un
tempo successivo.
La norma inoltre, come hanno rilevato i giudici, non distingue tra
parti comuni e spazi esterni dell`unità immobiliare, prevedendo, in
sostanza, che per tale tipologia di opere edilizie è sufficiente che
sia garantita la sola regola dell’adattabilità anziché quella della
accessibilità.
Toscana (sezione III, Firenze) con la sentenza n. 116 del 29/1/2009 ha
precisato però che ai sensi dell`art. l`art.3.2, seconda parte, del
D.M. n.236 del 14/6/1989 negli edifici residenziali con non più di tre
livelli fuori terra è consentita la deroga all`installazione di
meccanismi per l`accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala,
purché sia assicurata la possibilità della loro installazione in un
tempo successivo.
La norma inoltre, come hanno rilevato i giudici, non distingue tra
parti comuni e spazi esterni dell`unità immobiliare, prevedendo, in
sostanza, che per tale tipologia di opere edilizie è sufficiente che
sia garantita la sola regola dell’adattabilità anziché quella della
accessibilità.
Fonte: ANCE