La decisione, una delle prime che ha preso in esame la nuova disciplina
dettata dal D.Lgs. 81/2008 (in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro), ha evidenziato che tra gli obblighi
del datore di lavoro non delegabili ex art. 17 del decreto, neanche
nell’ambito di imprese di notevoli dimensioni, rientrano:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza,
necessaria per la redazione del documento previsto dall’art. 28 del
Decreto, che contiene non soltanto l’analisi valutativa dei rischi, ma
anche l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dei rischi (RSPP).
dettata dal D.Lgs. 81/2008 (in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro), ha evidenziato che tra gli obblighi
del datore di lavoro non delegabili ex art. 17 del decreto, neanche
nell’ambito di imprese di notevoli dimensioni, rientrano:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza,
necessaria per la redazione del documento previsto dall’art. 28 del
Decreto, che contiene non soltanto l’analisi valutativa dei rischi, ma
anche l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dei rischi (RSPP).
Fonte: Redazione Ambiente & Sicurezza sul Lavoro