Il testo, che dovrebbe essere varato dal prossimo Consiglio dei
ministri, è formato da sette articoli e sarà sottoposto all’attenzione
degli enti locali: la Conferenza Unificata (Stato-Regioni-enti locali)
è stata convocata per il 25 marzo a Palazzo Chigi ed è probabile che venga ampliata anche alle province e ai
comuni, divenendo così una Conferenza unificata. In attesa
dell’emanazione di leggi regionali, «le norme – recita comunque il
primo articolo – trovano applicazione su tutto il territorio
nazionale».
ministri, è formato da sette articoli e sarà sottoposto all’attenzione
degli enti locali: la Conferenza Unificata (Stato-Regioni-enti locali)
è stata convocata per il 25 marzo a Palazzo Chigi ed è probabile che venga ampliata anche alle province e ai
comuni, divenendo così una Conferenza unificata. In attesa
dell’emanazione di leggi regionali, «le norme – recita comunque il
primo articolo – trovano applicazione su tutto il territorio
nazionale».
Questi i punti principali che potrebbero essere contenuti
nel decreto.
nel decreto.
Ampliamento case e edifici – Confermata la possibilità di ampliare fino
a un massimo del 20% il volume delle abitazioni private. La percentuale
si calcola sulla superficie coperta se si tratta di edifici adibiti a
uso diverso. Il tetto sale al 35% nel caso in cui, in conseguenza di
una demolizione, si proceda alla costruzione di un nuovo edificio, a
condizione che siano utilizzate tecniche costruttive di bioedilizia o
fonti di energia rinnovabili. Fissato anche il limite massimo per
l’ampliamento: il tetto è di 300 metri cubi per unità immobiliare.
Resta salva, però, la possibilità di usare «l’aumento volumetrico» che
spetta a una abitazione vicina.
Saltano i paletti temporali – Non è specificata la necessità che gli
immobili oggetto degli interventi di demolizione, ricostruzione e
ampliamento debbano essere stati costruiti prima dell’89, così come
invece era spiegato nelle linee guida. Nel testo viene invece
specificato che la possibilità di ampliare abitazioni esistenti
riguarda le unità immobiliari «ultimate alla data del 31 dicembre 2008
in forza di titolo abitativo anche in sanatoria».
immobili oggetto degli interventi di demolizione, ricostruzione e
ampliamento debbano essere stati costruiti prima dell’89, così come
invece era spiegato nelle linee guida. Nel testo viene invece
specificato che la possibilità di ampliare abitazioni esistenti
riguarda le unità immobiliari «ultimate alla data del 31 dicembre 2008
in forza di titolo abitativo anche in sanatoria».
Possibile cambiare la destinazione d’uso – Gli interventi «possono
anche consistere, in tutto o in parte, nel mutamento di destinazione
d’uso, con o senza opere edilizie». Sono comunque effettuati nel
rispetto della normativa relativa alla stabilità degli edifici e di
ogni altra normativa tecnica». Se si tratta di una nuova fabbrica, poi,
non si può superare «di oltre quattro metri l’altezza massima prevista
dagli strumenti urbanistici vigenti».
anche consistere, in tutto o in parte, nel mutamento di destinazione
d’uso, con o senza opere edilizie». Sono comunque effettuati nel
rispetto della normativa relativa alla stabilità degli edifici e di
ogni altra normativa tecnica». Se si tratta di una nuova fabbrica, poi,
non si può superare «di oltre quattro metri l’altezza massima prevista
dagli strumenti urbanistici vigenti».
Sconti fiscali – Chi deciderà di ampliare la prima casa avrà uno sconto
del 50% sul balzello che si deve ai Comuni per la costruzione. Il
contributo si paga inoltre solo con riferimento «agli incrementi
realizzati» e il taglio del 50% è previsto anche per «gli interventi
che siano realizzati mediante la utilizzazione di tecniche costruttive
di bioedilizia o di fonti di energia rinnovabili».
del 50% sul balzello che si deve ai Comuni per la costruzione. Il
contributo si paga inoltre solo con riferimento «agli incrementi
realizzati» e il taglio del 50% è previsto anche per «gli interventi
che siano realizzati mediante la utilizzazione di tecniche costruttive
di bioedilizia o di fonti di energia rinnovabili».
Addio al permesso, sufficiente la dia – Per i nuovi interventi basterà
la denuncia di inizio attività e il via libera del progettista: «La
sussistenza di tutte le condizioni previste dal presente decreto è
asseverata sotto la propria responsabilità dal progettista abilitato
che sottoscrive la denuncia di inizio attività».
Rispetto del paesaggio – Fuori dal raggio di intervento del decreto le
aree inedificabili (parchi, aree naturali e archeologiche), gli
immobili abusivi su cui grava una ordinanza di demolizione e gli
immobili privati situati su area demaniale. Per tutte le aree non
incluse nell’elenco, ma vincolate occorre il nulla osta delle autorità.
Per quelli non soggetti ai vincoli, invece, i comuni entro trenta
giorni dalla Dia possono imporre aggiustamenti tecnico-estetici.
aree inedificabili (parchi, aree naturali e archeologiche), gli
immobili abusivi su cui grava una ordinanza di demolizione e gli
immobili privati situati su area demaniale. Per tutte le aree non
incluse nell’elenco, ma vincolate occorre il nulla osta delle autorità.
Per quelli non soggetti ai vincoli, invece, i comuni entro trenta
giorni dalla Dia possono imporre aggiustamenti tecnico-estetici.