Interventi su opere abusive

Data:
3 Maggio 2009

Cassazione: opera abusiva rende illegittimi anche gli interventi successivi. Con sentenza n. 2112 del 20.1.2009, la Corte di Cassazione ha affermato, ribadendo il proprio consolidato orientamento, che non è applicabile il regime della D.I.A. a lavori edilizi che interessino manufatti abusivi che non siano stati sanati né condonati.

Questo in quanto gli interventi ulteriori, anche se riconducibili nella loro oggettività alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche, ereditano le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale alla quale ineriscono strutturalmente (cfr. Cassazione n. 21490/2006, fornita in allegato).

Nella fattispecie la Corte ha analizzato un ricorso avverso la condanna per realizzazione in zona soggetta a vincolo paesaggistico-ambientale di un manufatto in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione ambientale.
Sulla base del suddetto principio, non rileva la tesi difensiva secondo cui l’immobile preesisteva ed era stato oggetto solo di un intervento di manutenzione straordinaria.

Nell’analisi effettuata viene inoltre ribadito che, per giurisprudenza pacifica e come già espresso dalla Sentenza n. 33013/2003, il reato di costruzione in difetto di permesso di costruire ha natura permanente e la cessazione della permanenza del reato di costruzione abusiva va individuato nel momento della ultimazione dell’opera, ivi comprese le rifiniture esterne ed interne, atteso che la particolare nozione di ultimazione, contenuta nell’art. 31 della L. 47/1985, e che anticipa tale momento a quello della ultimazione della struttura, è funzionale ed applicabile solo in materia di condono edilizio e non anche per stabilire in via generale il momento consumativo del reato di costruzione in difetto di permesso di costruire.