La tesi del rinvio recettizio è l’unica capace di attribuire all’art. 17, comma 12 ter, cit. un significato utile, non essendo revocabile in dubbio che, in base ai principi generali in tema di successione delle norme e di continuità delle fonti il decreto ministeriale, ove non annullato, avrebbe comunque continuato a trovare applicazione nelle more dell’intervento della nuova disciplina regolamentare prefigurato dalla prima parte della norma in esame;
Non è dubitabile, alla luce della lettera e della ratio della disciplina in esame, che le disposizioni ultravigenti del D.M. 4.4.2001 continuino ad operare alla stregua di normativa che fissa un minimo inderogabile in tema di compensi professionale.
Questo l’orientamento espresso dal Giudice amministrativo d’appello che ha respinto la domanda di revisione degli esiti del giudizio di prime cure, promosso dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con il quale l’allora ricorrente (ivi appellato) aveva avuto ragione (trovando conforto e conferma nella presente decisione) nel sostenere che le tariffe professionali applicabili per la progettazione nelle pubbliche amministrazioni fossero quelle di cui al d.M. 4 aprile 2001 anziché quelle determinate sulla base della legge n. 143/1949 (tale ultima tesi era, invero, sostenuta dall’amministrazione appellante).