Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

Data:
14 Maggio 2009

Possibili modifiche ai casi in cui non deve essere nominato, in attuazione di una sentenza della Corte UE. Il DDL ora alla Camera.
Il disegno di legge Comunitaria 2008, attualmente allo studio alla Camera dei Deputati) (DDL 2320), prevede una modifica all’articolo 90, comma 11 del D. Leg.vo 81/2008 relativa all’obbligo di nominare il coordinatore per la progettazione, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, nei cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese.
 
La procedura d’infrazione comunitaria
L’attuale formulazione della norma in questione prevede che detto obbligo non si applichi, per i lavori privati, agli interventi non soggetti a permesso di costruire.
La precedente formulazione di tale norma, risalente al vecchio decreto legislativo 494, e che prevedeva la nomina del coordinatore per la progettazione nei cantieri con almeno 200 uomini-giorno o in presenza di rischi particolari, aveva già dato adito alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 25 luglio 2008 (causa C-504/06, procedura di infrazione n. 2005/2200), con la quale lo Stato italiano è stato condannato ad attenersi alle indicazioni fornite con la direttiva 92/57/CEE del 24 giugno 1992, relativa all’obbligo del committente di designare uno o più coordinatori per la progettazione nel caso in cui in un cantiere temporaneo o mobile operino più imprese, indipendentemente da altre condizioni quale l’entità del cantiere o la presenza nello stesso di particolari rischi.
La richiamata sentenza della Corte di giustizia ha specificato chiaramente che non è consentita alcuna restrizione per quanto concerne l’obbligo di designare coordinatori. L’obbligo di designare un coordinatore deve essere considerato quale regola di applicazione generale nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili, considerato che questi ultimi costituiscono un settore di attività che espone i lavoratori a rischi particolarmente elevati.
Sulla base di ciò, la Corte di giustizia ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 92/57/CEE, non avendo provveduto alla corretta trasposizione nell’ordinamento italiano della medesima direttiva.

La modifica all’art. 90 del D. Leg.vo 81
In attuazione di quanto affermato dalla richiamata sentenza, l’articolo 36 del disegno di legge Comunitaria 2008 in esame, modificando il comma 11 dell’articolo 90 del D. Leg.vo 81/2008, prevede che l’obbligo di designazione del coordinatore per la progettazione nei cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, non si applichi esclusivamente ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad Euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sarebbero svolte dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
In sede di esame presso la VIII Commissione ambiente della Camera dei Deputati si è peraltro sottolineato come anche nella nuova formulazione proposta sussistono ipotesi di non applicazione dell’obbligo di designazione del coordinatore per la progettazione, la cui compatibilità con la normativa comunitaria non è certa.
Si ribadisce infine come la novità non è ancora in vigore, in quanto il disegno di legge è ancora all’esame del Parlamento, ed è suscettibile di ulteriori modifiche.

Ulteriori funzioni del coordinatore per la progettazione
L’articolo 36 inoltre aggiunge la lettera b-bis) all’articolo 91, comma 1, dello stesso D. Leg.vo 81/2008, in base alla quale tra gli obblighi del coordinatore per la progettazione, richiamati in precedenza, rientra anche il coordinamento ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1.
Queste ultime prevedono che il committente, o il responsabile dei lavori, in fase di progettazione dell’opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere, si debba attenere ai principi e alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori contenute nel precedente articolo 15. Lo stesso comma, inoltre, al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, dispone che il committente o il responsabile dei lavori debbano prevedere nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.