Inoltre non sembra essere sproporzionato il requisito di entità minima dei servizi, pari, nel triennio, al 100% dell’importo posto a base di gara, dal momento che tale importo è riferito ad un solo anno contrattuale, con la possibilità di sommare due servizi analoghi di importo non inferiore al 120% o tre servizi analoghi pari al 150% dell’importo a base d’asta.
Per la fattispecie analizzata con il Parere n. 59 del 7.5.2009, invece, l’Autorità ha così considerato i requisiti richiesti:
1. eccessivo e sproporzionato, rispetto all’oggetto della gara, il periodo di 10 anni di iscrizione al registro delle imprese, in quanto restringe irragionevolmente la concorrenza;
2. non ammissibile la richiesta in sede di gara di referenza bancaria ai fini di dimostrazione dei requisiti di capacità, requisito questo strettamente connesso alla fase contrattuale e che, tuttavia, non viene poi richiesto in sede di esecuzione contrattuale;
3. sproporzionata qualsiasi richiesta di fatturato, nel triennio pregresso, superiore al doppio dell’importo posto a base di gara, come già espresso con le deliberazioni 20, 33 e 62 del 2007.