In particolare, secondo il vigente impianto normativo e la consolidata giurisprudenza, viene chiarito quanto segue:
1. La competenza esclusiva degli ingegneri a sottoscrivere progetti sussiste solo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 51 e 52 del regolamento di cui al R.D. 2537/1925, nel caso di progettazione e verifica degli impianti; un architetto deve pertanto ritenersi abilitato a sottoscrivere un progetto nel caso in cui non si debba procedere alla progettazione di impianti, ma solo al loro montaggio mediante l’esecuzione delle necessarie opere murarie (cfr. Sentenza CGA – Sez. Giurisdizionale n. 9 del 21.1.2005).
2. Le attività, quali calcolo strutturale, impiantistica elettrica, o termo-idrico-sanitaria e di condizionamento, rientrano indubbiamente nelle competenze professionali esclusive degli ingegneri e non possono essere espletate anche dagli architetti, fatta salva l’ipotesi che si tratti di un professionista laureato all’esito dello speciale corso di laurea in architettura/ingegneria ed abilitato anche all’esercizio della professione di ingegnere.
Con particolare riferimento al calcolo delle strutture, la giurisprudenza ha più volte rilevato che è «riservata agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili che adottino strutture in cemento armato.» (cfr. Sentenza Cass. civ., Sez. II n. 17028 del 26.7.2006).
Ugualmente per la componente impiantistica, dalla giurisprudenza sopra richiamata si evince che la competenza professionale alla progettazione di impianti è propria degli ingegneri, e appare pertanto contraddittorio individuare un architetto quale «esperto in impiantistica».
Per quanto sopra argomentato, considerato l’oggetto del concorso di cui alla fattispecie analizzata dall’Autorità, riguardante sia la progettazione di opere civili sia di infrastrutture, nonché adeguamenti sismici, risulta chiara la necessità di specifiche competenze progettuali che rientrano nel bagaglio esclusivo dell’ingegnere. Di conseguenza nella fattispecie di un concorso di idee per il quale era previsto come membro della commissione giudicatrice un ingegnere esperto impiantista, al posto del quale è stato invece nominato un architetto ritenuto esperto in materia, l’Autorità ha considerato la commissione così costituita non conforme alla normativa di settore e al bando di gara.
1. La competenza esclusiva degli ingegneri a sottoscrivere progetti sussiste solo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 51 e 52 del regolamento di cui al R.D. 2537/1925, nel caso di progettazione e verifica degli impianti; un architetto deve pertanto ritenersi abilitato a sottoscrivere un progetto nel caso in cui non si debba procedere alla progettazione di impianti, ma solo al loro montaggio mediante l’esecuzione delle necessarie opere murarie (cfr. Sentenza CGA – Sez. Giurisdizionale n. 9 del 21.1.2005).
2. Le attività, quali calcolo strutturale, impiantistica elettrica, o termo-idrico-sanitaria e di condizionamento, rientrano indubbiamente nelle competenze professionali esclusive degli ingegneri e non possono essere espletate anche dagli architetti, fatta salva l’ipotesi che si tratti di un professionista laureato all’esito dello speciale corso di laurea in architettura/ingegneria ed abilitato anche all’esercizio della professione di ingegnere.
Con particolare riferimento al calcolo delle strutture, la giurisprudenza ha più volte rilevato che è «riservata agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili che adottino strutture in cemento armato.» (cfr. Sentenza Cass. civ., Sez. II n. 17028 del 26.7.2006).
Ugualmente per la componente impiantistica, dalla giurisprudenza sopra richiamata si evince che la competenza professionale alla progettazione di impianti è propria degli ingegneri, e appare pertanto contraddittorio individuare un architetto quale «esperto in impiantistica».
Per quanto sopra argomentato, considerato l’oggetto del concorso di cui alla fattispecie analizzata dall’Autorità, riguardante sia la progettazione di opere civili sia di infrastrutture, nonché adeguamenti sismici, risulta chiara la necessità di specifiche competenze progettuali che rientrano nel bagaglio esclusivo dell’ingegnere. Di conseguenza nella fattispecie di un concorso di idee per il quale era previsto come membro della commissione giudicatrice un ingegnere esperto impiantista, al posto del quale è stato invece nominato un architetto ritenuto esperto in materia, l’Autorità ha considerato la commissione così costituita non conforme alla normativa di settore e al bando di gara.