Rendimento energetico degli edifici

Data:
13 Giugno 2009

Contenuti del provvedimento
Il provvedimento definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del citato D. Leg.vo 192/2005.
L’attuazione dei citati punti del D. Leg.vo 192/2005 è peraltro parziale, in quanto i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica, degli impianti termici per la climatizzazione estiva e, limitatamente al terziario, per l’illuminazione artificiale degli edifici, saranno integrati con successivi provvedimenti.
Il provvedimento si applica sia all’edilizia pubblica che privata, in caso di nuova costruzione o ristrutturazione.

Principali novità
Tra le principali novità del provvedimento, sulle quali ci riserviamo di tornare con maggiore approfondimento, si segnalano:
– obbligo per il progettista di inserire i calcoli e le verifiche previste nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici;
– nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti, obbligo di progettare e realizzare l’impianto di produzione di energia termica in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l’utilizzo di fonti rinnovabili;
– un valore massimo ammissibile della prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell’involucro edilizio;
– disposizioni per un graduale passaggio alla contabilizzazione del calore in presenza di impianti di riscaldamento condominiali

Impianti centralizzati, contabilizzazione e termoregolazione
In tutti gli edifici esistenti con più di 4 unità abitative, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell’impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW, appartenenti alle categorie E1 ed E2, è preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti, salvo cause tecniche o di forza maggiore implicanti la trasformazione degli impianti termici centralizzati in impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa.
Inoltre, sempre negli edifici esistenti con più di 4 unità abitative, in caso di ristrutturazione o di installazione dell’impianto termico, devono essere realizzati gli interventi, se tecnicamente possibile, finalizzati alla contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica o l’adozione di soluzioni equivalenti, devono essere evidenziati, al pari delle cause ostative al mantenimento degli impianti centralizzati, di cui al precedente punto, nella relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni per il risparmio energetico, redatta dal progettista.

Manutenzione degli impianti termici
Sono confermate le vigenti disposizioni in materia, ai sensi del punto 5 dell’Allegato L (Regime transitorio per esercizio e manutenzione degli impianti termici) al D. Leg.vo 192/2005, di seguito riprodotto:
«I controlli di efficienza energetica, di cui all’allegato F al presente decreto per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 35 kW, e all’allegato G per quelli di potenza nominale del focolare inferiori a 35 kW devono essere effettuati almeno con le seguenti scadenze temporali:
a) ogni anno, normalmente all’inizio del periodo di riscaldamento, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;
b) ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto a), di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW dotati di generatore di calore con una anzianità di installazione superiore a otto anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all’interno di locali abitati, in considerazione del maggior sporcamento delle superfici di scambio dovuto ad un’aria comburente che risente delle normali attività che sono svolte all’interno delle abitazioni;
c) ogni quattro anni per tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW».

Ambito di attuazione e coordinamento con le Regioni
Come chiaramente specificato all’art. 6, comma 1, del provvedimento, lo stesso si applica per le Regioni e Province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della citata direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti regionali.
In ogni caso, al fine di promuovere una omogenea attuazione delle finalità del D. Leg.vo 192/2005 su tutto il territorio nazionale, il comma 3 dell’art. 6 invita anche gli Enti locali che abbiano già adottato propri provvedimenti ad adottare misure atte a favorire un graduale ravvicinamento di questi, assicurandone la coerenza con i contenuti del decreto stesso.
Inoltre le Regioni possono:
a) definire metodologie di calcolo diverse, ma comunque riferite a quelle indicate dal D.P.R. in oggetto;
b) fissare requisiti minimi di efficienza energetica più rigorosi attraverso la definizione di valori prestazionali e prescrittivi minimi inferiori a quelli prescrittiall’art. 4 del D.P.R..