Secondo la Corte, sono da ritenere integrative delle norme del codice civile solo le disposizioni relative alla determinazione della distanza tra fabbricati in rapporto all’altezza e che regolino con qualsiasi criterio o modalità (quali la previsione di spazi liberi o il rapporto tra altezza e distanza tra edifici), la misura dello spazio che deve essere osservato tra le costruzioni. Le norme che disciplinano solo l’altezza in sè degli edifici tutelano, invece, oltre che l’interesse pubblico di ordine igienico ed estetico, esclusivamente il valore economico della proprietà dei vicini.
Pertanto, nell’ambito delle norme dei regolamenti locali edilizi, hanno carattere integrativo delle disposizioni dettate nelle materie disciplinate dagli art. 873 e ss. c.c. quelle dirette a completare, rafforzare, armonizzare con il pubblico interesse di un ordinato assetto urbanistico la disciplina dei rapporti intersoggettivi di vicinato. Se violate, sussiste in favore del danneggiato il diritto alla riduzione in pristino.
Non rivestendo invece tale carattere le norme che hanno come scopo principale la tutela di interessi generali urbanistici, quali la limitazione del volume, dell’altezza e della densità degli edifici, le esigenze dell’igiene, della viabilità, la conservazione dell’ambiente ed altro, la tutela accordata rimane limitata al risarcimento del danno eventualmente subito.
Pertanto, nell’ambito delle norme dei regolamenti locali edilizi, hanno carattere integrativo delle disposizioni dettate nelle materie disciplinate dagli art. 873 e ss. c.c. quelle dirette a completare, rafforzare, armonizzare con il pubblico interesse di un ordinato assetto urbanistico la disciplina dei rapporti intersoggettivi di vicinato. Se violate, sussiste in favore del danneggiato il diritto alla riduzione in pristino.
Non rivestendo invece tale carattere le norme che hanno come scopo principale la tutela di interessi generali urbanistici, quali la limitazione del volume, dell’altezza e della densità degli edifici, le esigenze dell’igiene, della viabilità, la conservazione dell’ambiente ed altro, la tutela accordata rimane limitata al risarcimento del danno eventualmente subito.
Fonte: www.legislazionetecnica.it