L’ANIT, Associazione nazionale per l’isolamento termico e acustico, ha commentato le disposizioni.
Tratto da Anit – Associazione nazionale per l’isolamento termico e acustico
Circolare di chiarimenti sul DPCM 5-12-1997
A seguito delle notizie che stanno circolando in rete sul DPCM 5-12-1997 "Determinazione dei requisiti acustici degli edifici", ANIT propone alcune linee guida interpretative della futura Legge Comunitaria.
La Legge non è ancora stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale e quindi non è in vigore.
Il giorno 11 giugno è stato approvato dal Senato il DDL “Legge comunitaria 2008”.
All’art. 11 (Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico) viene indicata la necessità di riscrivere i Decreti correlati con l’inquinamento acustico e vengono riportate alcune indicazioni inerenti l’applicazione del DPCM 5-12-1997.
In particolare il comma 5 recita:
In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Tale comma potrà generare confusione nel settore dell’isolamento acustico degli edifici. ANIT quindi propone alcune prime considerazioni per interpretare l’articolo.
1 – L’art. 11 NON abroga il DPCM 5-12-1997.
Il Decreto resta in vigore e quindi gli edifici devono ancora essere costruiti rispettando i limiti in esso definiti.
In particolare i Comuni devono comunque richiedere il rispetto dei limiti di legge (restano quindi validi calcoli previsionali ed eventuali prove in opera richieste nei regolamenti comunali).
Il comma 5 infatti considera solo i rapporti tra privati, non tra costruttori e pubblica amministrazione.
2 – La legge non è retroattiva. Il comma 5 considera solo i rapporti, tra privati e costruttori/venditori, “sorti” dopo l’entrata in vigore della Legge.
(Si evidenzia che il termine “sorti” deve essere ragionevolmente riferito ai “rapporti” e non può essere collegato agli “alloggi”).
3 – Sembrerebbe che i privati cittadini non possono più intentare cause in Tribunale contro i costruttori che non rispettano i limiti di legge. Di fatto però il costruttore che inizia a realizzare oggi un immobile senza preoccuparsi di rispettare alcun limite rischia molto. Sia per quanto riportato al punto 1, sia perché potrebbe entrare in vigore un “nuovo DPCM” prima della fine dei lavori. In particolare l’art. 11 della Legge Comunitaria richiede di emanare i nuovi Decreti entro 6 mesi dall’entrata in vigore della Legge stessa.
Tratto da Anit – Associazione nazionale per l’isolamento termico e acustico
Circolare di chiarimenti sul DPCM 5-12-1997
A seguito delle notizie che stanno circolando in rete sul DPCM 5-12-1997 "Determinazione dei requisiti acustici degli edifici", ANIT propone alcune linee guida interpretative della futura Legge Comunitaria.
La Legge non è ancora stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale e quindi non è in vigore.
Il giorno 11 giugno è stato approvato dal Senato il DDL “Legge comunitaria 2008”.
All’art. 11 (Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico) viene indicata la necessità di riscrivere i Decreti correlati con l’inquinamento acustico e vengono riportate alcune indicazioni inerenti l’applicazione del DPCM 5-12-1997.
In particolare il comma 5 recita:
In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Tale comma potrà generare confusione nel settore dell’isolamento acustico degli edifici. ANIT quindi propone alcune prime considerazioni per interpretare l’articolo.
1 – L’art. 11 NON abroga il DPCM 5-12-1997.
Il Decreto resta in vigore e quindi gli edifici devono ancora essere costruiti rispettando i limiti in esso definiti.
In particolare i Comuni devono comunque richiedere il rispetto dei limiti di legge (restano quindi validi calcoli previsionali ed eventuali prove in opera richieste nei regolamenti comunali).
Il comma 5 infatti considera solo i rapporti tra privati, non tra costruttori e pubblica amministrazione.
2 – La legge non è retroattiva. Il comma 5 considera solo i rapporti, tra privati e costruttori/venditori, “sorti” dopo l’entrata in vigore della Legge.
(Si evidenzia che il termine “sorti” deve essere ragionevolmente riferito ai “rapporti” e non può essere collegato agli “alloggi”).
3 – Sembrerebbe che i privati cittadini non possono più intentare cause in Tribunale contro i costruttori che non rispettano i limiti di legge. Di fatto però il costruttore che inizia a realizzare oggi un immobile senza preoccuparsi di rispettare alcun limite rischia molto. Sia per quanto riportato al punto 1, sia perché potrebbe entrare in vigore un “nuovo DPCM” prima della fine dei lavori. In particolare l’art. 11 della Legge Comunitaria richiede di emanare i nuovi Decreti entro 6 mesi dall’entrata in vigore della Legge stessa.
La notizia è riportata su http://www.edilio.it/