Antincendio strutture alberghiere
Viene prorogato al 31.12.2010 il termine entro il quale le attività ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto, per le quali venga presentata la richiesta di nulla osta al Comando provinciale dei VV.F. entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge in commento, devono completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alle lettere b) e c) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, approvata con il D.M. 9.4.1994 e successivamente aggiornata con il D.M. 6.10.2003.
Viene prorogato al 31.12.2010 il termine entro il quale le attività ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto, per le quali venga presentata la richiesta di nulla osta al Comando provinciale dei VV.F. entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge in commento, devono completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alle lettere b) e c) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, approvata con il D.M. 9.4.1994 e successivamente aggiornata con il D.M. 6.10.2003.