Si deve rilevare l’evoluzione del quadro giurisprudenziale che, da una fase in cui emergeva una certa oscillazione – non mancando pronunce tanto a favore della necessità della concessione quanto della sufficienza dell’autorizzazione – si è giunti alla definizione di un orientamento consolidato, quanto meno per le ipotesi di strutture di piccole dimensioni, che ritiene sufficiente l’autorizzazione. Ciò con la conseguenza che, nell’ipotesi di intervento eseguito in mancanza di quest’ultima, troverà applicazione il relativo regime sanzionatorio (dettato dalla legge regionale n. 61 del 1985) che prevede l’irrogazione della sola sanzione pecuniaria, atteso che non ricorrono le ipotesi previste dall’art. 94 per le quali è contemplata la possibilità dell’applicazione della sanzione demolitoria.
Con queste motivazioni il T.A.R. in evidenza ha accolto il ricorso promosso da chi si era visto negare la sanatoria della costruzione di una modesta canna fumaria e, conseguentemente, si era visto apporre la sanzione della demolizione tramite apposita ordinanza.
Sostanzialmente, ferme restando la consistenza e le dimensioni dell’opera, la canna fumaria può costituire manufatto semplicemente sottoposto a regime autorizzatorio e, dunque, non sanzionabile se non pecuniariamente.
Fonte: Altalex