Nessun dubbio quindi sul fatto che questo modo di operare – che dovrebbe contribuire ad accorciare di molto i tempi nella gestione delle verifiche da parte della stazione appaltante – sia ora ammesso dalla legge.
Nel maxiemendamento al Dl 78/2009 (sul quale il Governo ha già incassato la fiudcia) c’è una miniriforma della procedura di verifica delle offerte anomale.
La prima semplificazione è la scomparsa dell’obbligo di mettere già in busta le giustificazioni sui prezzi offerti. Un appesantimento che spesso portava i concorrenti alla ricerca di listini sempre più dettagliati e che non tutti i fornitori erano disposti a concedere in tempi brevi. In realtà meglio sempre prepararsi per tempo le risposte da dare alla stazione appaltante: con la stessa norma infatti è stato dimezzato il termine (ora a cinque giorni) concesso al concorrente per fornire quelle che ora vengono definite «precisazioni».
La seconda semplificazione innova, appunto, nella fase delle verifiche a cura della stazione appaltante. Viene prevista un’alternativa al metodo dello scorrimento che partiva dalla prima non anomala e solo una volta completate le verifiche su quella, passava alla successiva.
Ora si potrà (a partire dai bandi pubblicati dopo la legge di conversione del decreto), se è già indicato nel bando o nella lettera di invito, anche procedere in contemporanea all’esame delle giustificazioni, senza aspettare le risposte di ogni singolo concorrente. Solo una volta terminata questa fase si sceglierà l’aggiudicatario definitivo.
Nel maxiemendamento al Dl 78/2009 (sul quale il Governo ha già incassato la fiudcia) c’è una miniriforma della procedura di verifica delle offerte anomale.
La prima semplificazione è la scomparsa dell’obbligo di mettere già in busta le giustificazioni sui prezzi offerti. Un appesantimento che spesso portava i concorrenti alla ricerca di listini sempre più dettagliati e che non tutti i fornitori erano disposti a concedere in tempi brevi. In realtà meglio sempre prepararsi per tempo le risposte da dare alla stazione appaltante: con la stessa norma infatti è stato dimezzato il termine (ora a cinque giorni) concesso al concorrente per fornire quelle che ora vengono definite «precisazioni».
La seconda semplificazione innova, appunto, nella fase delle verifiche a cura della stazione appaltante. Viene prevista un’alternativa al metodo dello scorrimento che partiva dalla prima non anomala e solo una volta completate le verifiche su quella, passava alla successiva.
Ora si potrà (a partire dai bandi pubblicati dopo la legge di conversione del decreto), se è già indicato nel bando o nella lettera di invito, anche procedere in contemporanea all’esame delle giustificazioni, senza aspettare le risposte di ogni singolo concorrente. Solo una volta terminata questa fase si sceglierà l’aggiudicatario definitivo.
A.C. 2561 – Disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali – Approvato dalla Camera e dal 29 luglio all’esame del Senato
Fonte: Edilizia e territorio – Gruppo Il Sole 24ORE, n. 29, 27 luglio – 1 agosto 2009
L’articolo integrale è visibile su http://www.edilio.it/