" Il decreto legislativo approvato oggi dal Consiglio dei Ministri è rigorosamente coerente con i principi e i criteri direttivi della delega concessa dal Parlamento al Governo nella passata legislatura in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con la legge 3 agosto 2007, n. 123.
Il decreto non ha dunque carattere innovativo, dovendo rispettare i principi e i criteri direttivi stabiliti dal parlamento nel 2007".
Il provvedimento non entrerà subito in vigore, poiché:
– prima dovrà essere immediatamente inviato all’esame e alla firma del Capo dello Stato, che dovrà avvenire improrogabilmente entro il 16 agosto (data di scadenza della delega prevista dall’art. 1 della Legge n. 123/2007;
– successivamente dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
– indi dovranno decorrere i 15 giorni di "vacatio legis", normalmente previsti.
Il testo definitivo del provvedimento approvato oggi sarà reso noto (ufficialmente) solo dopo la firma del Capo dello Stato e le usuali ultime correzioni formali dell’Ufficio legislativo di Palazzo Chigi.
Tuttavia è già possibile anticipare alcuni contenuti, in particolare su:
– Sanzioni (generalmente ridotte)
– Diritti e Doveri e Responsabilità: Titoli I e XII;
– Alcun norme specifiche: Titoli IV, IX, altri Titoli;
– Sorveglianza sanitaria, visite mediche e ruolo/compiti del Medico competente;
– molti Allegati
Immediate le critiche di Agnello Modica, segretaria confederale CGIL: "Il Governo con pervicacia continua la sua azione di riduzione dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, addirittura nel fondamentale ambito della salute e sicurezza nel lavoro.
Dal testo ‘informale’ del correttivo, si evince che le ferme e vigorose proteste dei lavoratori, dei giuristi, delle Regioni, della CGIL hanno portato all’attenuazione di alcuni punti particolarmente negativi, quali quello della responsabilità dei datori di lavoro e della certificazione da parte degli enti bilaterali.
Ma altri gravi punti sono rimasti ed altri se ne sono aggiunti, in direzione del rafforzamento dei poteri dei datori di lavoro a scapito dei lavoratori e loro rappresentanti….: tra cui: lo svuotamento delle norme di contrasto al lavoro nero e irregolare; la visita preassuntiva svolta dal medico aziendale; la riduzione dei diritti in caso di sopravvenuta inidoneità alla mansione; il controllo della funzionalità dei rappresentanti dei lavoratori da parte degli organismi paritetici".