Impianti di energia rinnovabile e verifica preventiva dell’interesse archeologico

Data:
10 Agosto 2009

E’ con questo principio che Tar Lecce ha accolto il ricorso qualora sull’area, anche in assenza di specifici vincoli, risulti attestata sulla base di documentazione attendibile la presenza di seri “indizi di culturalità”, ossia di elementi di rilevante interesse archeologico.
Per li Tar in tema di realizzazione di impianti di energia rinnovabile, sussiste la violazione dell’art. 12 comma 7, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, quando le amministrazioni partecipanti al procedimento de quo non hanno tenuto adeguatamente conto della sussistenza di fondamentali aspetti di carattere storico-antropologico e culturale.
Peraltro, per Tar da un lato:
  • il parere di conformità alla normativa antincendio necessario per tutti gli impianti di produzione di energia elettrica rientranti nell’elenco di cui al D.M. 16 febbraio 1982 deve essere acquisito per gli impianti di energia rinnovabile, preventivamente, o comunque all’interno della apposita conferenza di servizi;
  • dall’altro il concetto di precarietà (mobilità) di un manufatto o di un impianto dipende non già dal suo sistema di ancoraggio, ma dalla sua idoneità a determinare una stabile trasformazione del territorio, sicché tale carattere va escluso quando trattasi di un impianto di energia rinnovabile.
Fonte: Altalex. Nota di Alfredo Matranga