55% per interventi su fabbricato inagibile

Data:
11 Settembre 2009

Ne consegue che, in presenza degli altri requisiti individuati dalla normativa in materia, interventi effettuati su un fabbricato nelle suddette condizioni possono usufruire dello sconto fiscale del 55% previsto dalla L. 244/2007 e dalle disposizioni attuative.

Questo il parere rilasciato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 215/E in data 12.8.2009.
Nel documento l’Agenzia sottolinea infatti come condizioni indispensabili per la fruizione del bonus fiscale sono che l’edificio sia esistente, circostanza dimostrabile attraverso la sua iscrizione al catasto in qualsiasi, che sullo stesso venga regolarmente corrisposta l’ICI, e che, fatta eccezione per gli interventi di installazione di pannelli solari, sia dotato di «impianto termico» rispondente ai requisiti indicati dal punto 14 dell’Allegato A al D. Leg.vo 192/2005 («impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali : stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 KW.»).