Piano Casa Regione Puglia

Data:
12 Settembre 2009

ed entrata in vigore in pari data, contenente misure straordinarie a sostegno dell’edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale.
 
Interventi ammissibili
Il provvedimento, avente carattere straordinario e temporaneo in quanto avente validità solo per i permessi di costruire o le dichiarazioni di inizio attività siano richiesti o presentate entro il 3.8.2011, ammette interventi sia su edifici aventi destinazione residenziale esclusiva o prevalente che su edifici aventi destinazione diversa.

Ampliamento
È consentito l’ampliamento di edifici residenziali senza limiti di volumetria, ovvero di edifici a destinazione diversa di volumetria non superiore a 1.000 mc, nel limite del 20% e comunque entro un massimo di 200 mc. Nel computo della volumetria si deve tenere conto esclusivamente dei volumi legittimamente realizzati o per i quali sia stata rilasciata la sanatoria edilizia ai sensi delle LL. 47/1985, 724/1994 e 326/2003. Peraltro qualora la suddetta sanatoria sta stata rilasciata per ampliamenti di volumetria preesistente, questi devono essere detratti ai fini del calcolo del nuovo ampliamento ammissibile, fatta eccezione per la mera variazione di destinazione d’uso.

Demolizione e ricostruzione
È consentita la demolizione e ricostruzione di edifici aventi destinazione residenziale per almeno il 75% della volumetria complessiva, con un aumento di volumetria fino ad un massimo del 35% del preesistente. Nel computo della volumetria si deve tenere conto esclusivamente dei volumi legittimamente realizzati o per i quali sia stata rilasciata la sanatoria edilizia ai sensi delle LL. 47/1985, 724/1994 e 326/2003.

Autorizzazione richiesta, limitazioni, vincoli e divieti

Gli interventi sopra descritti, che non possono comportare il cambio di destinazione d’uso, possono essere realizzati esclusivamente su edifici esistenti alla data del 3.8.2009, nonché risultanti regolarmente accatastati alla data del 31.3.2009 ovvero, per gli edifici che devono essere accatastati al nuovo Catasto edilizio urbano, per i quali alla data del 3.8.2009 risultino presentate idonee dichiarazioni per l’accatastamento o la variazione. In ogni caso la volumetria esistente deve essere attestata da un tecnico abilitato tramite perizia giurata.
Gli interventi non possono essere realizzati nelle ipotesi elencate al comma 1 dell’art. 6. I Comuni possono inoltre disporre motivatamente l’esclusione o la limitazione degli interventi su parte del territorio comunale, ovvero l’individuazione di ulteriori e specifiche prescrizioni.
Come accennato gli interventi possono essere realizzati sulla base di denuncia di inizio attività (DIA) o permesso di costruire rispettivamente da presentare o richiedere entro il 3.8.2011.
Fonte: http://www.legislazionetecnica.it/anticipazioni.asp?id_dett=1439