Rendimento energetico: semplificata la procedura per la detrazione delle spese

Data:
12 Ottobre 2009

Decreto Ministero Economia e finanze 06.08.2009, G.U. 26.09.2009.
Per i lavori realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2009, sono installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi e riferiti all’anno 2009.

Lo prevede il D.M. con il quale il Ministero dell’Economia e delle finanze ha emanato le nuove disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’articolo 1, comma 349, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il provvedimento, che entrerà in vigore l’11 ottobre 2009, prevede una semplificazione della documentazione tecnica da allegare e stabilisce che, ai fini di armonizzare gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica ai sensi dell’art. 6, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, le detrazioni IRPEF/IRES (55%) non sono cumulabili con il premio aggiuntivo previsto per gli impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell’energia.

 
Fonte: Altalex