Si trattava, nel caso specifico, di una procedura pubblica nella quale l’amministrazione aveva escluso dalla partecipazione una concorrente che aveva presentato un’offerta anomala senza, però permettere a questa di fornire le proprie giustificazioni per l’offerta presentata.
In realtà, secondo il Consiglio, il giudizio di verifica della congruità di un’offerta anomala ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell’offerta nel suo insieme, e costituisce espressione di un potere tecnico-discrezionale dell’Amministrazione di per sé insindacabile in sede giurisdizionale.
Tuttavia la motivazione d’esclusione non deve essere illogica o fondata su insufficiente motivazione o affetta da errori di fatto. In più è necessario instaurare un contraddittorio con l’impresa affinché presenti le proprie giustificazioni in merito all’offerta presentata.
E non può nemmeno opporsi che l’impresa non abbia allegato l’analisi dei costi, come giustificazione della sua avvenuta esclusione ad opera della stazione appaltante.
In realtà, secondo il Consiglio, il giudizio di verifica della congruità di un’offerta anomala ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell’offerta nel suo insieme, e costituisce espressione di un potere tecnico-discrezionale dell’Amministrazione di per sé insindacabile in sede giurisdizionale.
Tuttavia la motivazione d’esclusione non deve essere illogica o fondata su insufficiente motivazione o affetta da errori di fatto. In più è necessario instaurare un contraddittorio con l’impresa affinché presenti le proprie giustificazioni in merito all’offerta presentata.
E non può nemmeno opporsi che l’impresa non abbia allegato l’analisi dei costi, come giustificazione della sua avvenuta esclusione ad opera della stazione appaltante.
Fonte: Redazione Insic