Progettazione, una circolare regola gli incarichi

Data:
6 Novembre 2009

Questa possibilità è concessa in base all’articolo 90 comma 11 del Testo Unico come modificato dal decreto legislativo 106/2009, ma riguarda solo cantieri non particolarmente complessi nei quali gli obblighi del coordinatore per la progettazione sono di entità tale da poter essere svolti anche da soggetti diversi quali il coordinatore per l’esecuzione.
Il Ministero ricorda che la nomina del coordinatore per l’esecuzione deve essere contestuale all’affidamento dell’incarico di progettazione, per permettere a questa figura di svolgere tutti quei compiti normalmente affidati al coordinatore per la progettazione.