Società professionali e partecipazione a gare

Data:
19 Novembre 2009

In relazione ad una aggiudicazione relativa ai servizi di progettazione per il recupero, la riqualificazione ed il restauro di alcuni beni immobili una concorrente, arrivata terza, proponeva ricorso al TAR competente sostenendo che alcune società facenti parte dei raggruppamenti -arrivati primo e secondo classificato- erano carenti dei requisiti soggettivi previsti dal Codice appalti (D.lgs. n.163 del 2006)
Il TAR respinse il ricorso richiamando i principi di provenienza comunitaria in materia di avvalimento, che consistono nel permettere al raggruppamento partecipante ad una gara di appalto pubblico di servizi di utilizzare i requisiti economici, finanziari e tecnici di partecipazione posseduti da alcuni dei membri del raggruppamento.
Riconosce il Consiglio, chiamato in appello, che la partecipazione di soggetti diversi da quelli individuati dall’art.90, è pertinente in relazione alle caratteristiche oggettive dell’appalto in questione. Si trattava infatti di interventi di riqualificazione edilizia, strutturale ed architettonica degli edifici, nonché di restauro e conservazione degli elementi decorativi e pittorici per i quali non si richiedeva solo una tradizionale attività di progettazione, ma anche una serie numerosa di prestazioni e di interventi complementari ed accessori con connotazioni prettamente conservative dell’esistente, specificati negli atti di gara e per i quali non è prevista dall’ordinamento una apposita iscrizione all’albo professionale.
In tal caso, sempre secondo il Consiglio di Stato, l’avvalimento non è stato utilizzato illegittimamente per colmare carenze dei requisiti soggettivi dell’impresa risultata aggiudicataria la quale, peraltro aveva specificato le parti del servizio che sarebbero state eseguite dai singoli componenti: per i soggetti facenti parte del raggruppamento, carenti dei requisiti di partecipazione, come anche riconosciuto dagli appellanti, veniva riservata solo una attività del tutto marginale, residuale, estranea alla progettazione, mentre l’attività di progettazione tecnica veniva affidata ai soggetti all’uopo abilitati.
Ricorda infine il Consiglio che la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dello Stato Italiano in relazione al codice dei contratti rispetto agli art. 34, 90 e 101 nella misura in cui questi articoli escludono la possibilità di partecipazione alle gare di appalti e ai concorsi di progettazione gli operatori che hanno una forma giuridica diversa da quelle contemplate dai citati articoli ..”.
La normativa europea invece, lo ricordiamo assume una nozione ampia di operatore economico in “ogni persona fisica o giuridica e ente pubblico o raggruppamento di tali persone o enti che offra sul mercato ..la realizzazione di lavori, prodotti o servizi (art.1, par.8 della direttiva 2004/18/CE).