Divieto di sopraelevazione per inidoneità statica dell’edificio

Data:
4 Aprile 2009

Il divieto, previsto nell’art. 1127 secondo comma, cod. civ si applica, secondo il ragionamento della Corte, non solo se le strutture dell’edificio non consentono di sopportarne il peso, ma anche se le strutture son tali che, una volta elevato l’edificio, non consentano di sopportare l’urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica.
Il fatto che un evento tellurico possa compromettere l’idoneità statica dell’edificio non permette, nel caso di specie, al condomino proprietario dell’ultimo piano di un edificio o proprietario esclusivo del lastrico solare, di sopraelevare rispetto alala struttura.
Fonte: Redazione insic